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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Titolo II
ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Art. 22
Annullamento dell'assegnazione
L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore. I termini suindicati, decorrenti dalla data di ricevimento dell'avviso, sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattisi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.
Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell' assegnazione entro i successivi trenta giorni, su parere conforme della commissione di cui all'art. 9.
L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
L'ordinanza del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l' alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.
Contro l'ordinanza del Sindaco, si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 Sito esterno.
Art. 23
Decadenza dall'assegnazione
La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d' uso;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art. 24.
La decadenza dell'assegnazione, dichiarata dal Sindaco, comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
Il provvedimento del Sindaco, nel quale può tuttavia essere previsto un termine non eccedente gli otto mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata nel successivo art. 24 per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell' assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
Contro il provvedimento del Sindaco, si applica la procedura prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 Sito esterno.
Per il cedente di cui alla lettera a) del primo comma e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'art. 26 della Legge 5 agosto 1977 n. 513 Sito esterno.
Art. 24
Modalità di decadenza in caso di superamento del limite di reddito
La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui al punto f) dell'art. 3 della presente legge, fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.
Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente comma ricevono dal Comune preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verranno applicate le norme di cui alla Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, limitatamente alla parte afferente il canone con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'assegnatario ha superato detto limite.
In sede di prima applicazione delle presenti norme, ed ai fini della emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge. E' compito del Comune graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del Comune stesso dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, con facoltà di prorogare l'esecuzione di detto provvedimento fino ad un massimo di dodici mesi in situazioni di accertata ed oggettiva impossibilità di reperire sistemazioni abitative alternative. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo.
Con decorrenza dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore applica il canone determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, a tutti gli assegnatari nei cui confronti sia accertato un reddito superiore al limite indicato nel primo comma del presente articolo.
Art. 25
Risoluzione del contratto
L'ente gestore procede ai sensi dell'art. 38 alla risoluzione del contratto in caso di morosità con conseguente decadenza dall'assegnazione.
Il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a sessanta giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'art. 32 del RD 28 aprile 1938 n. 1165.
Art. 26
Occupazione illegale degli alloggi
L'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tale fine diffida preventivamente con leggera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
L'atto dell'ente gestore costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Per le occupazioni abusive il termine indicato nel primo comma è ridotto a 15 giorni; nei confronti degli occupanti abusivi, il legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela ai sensi dell'art. 633 del codice penale.
Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno e successive integrazioni e modificazioni.

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