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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Titolo III
NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 27
Finalità e ambito della mobilità
Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonchè dei disagi abitativi e di carattere sociale, il Comune definisce - d' intesa con l'ente gestore e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari - criteri e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l'attuazione, stabilendone altresì i relativi tempi.
Per il processo di mobilità possono essere utilizzati, oltre agli alloggi definiti dall'art. 2 della presente legge e già assegnati, tutti gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, nonchè quelli di nuova assegnazione nella misura fissata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nell' ambito di un' aliquota massima del 30% da calcolarsi sui nuovi programmi di intervento; per tutti gli alloggi indicati il cambio può essere effettuato senza distinzione fra enti proprietari.
Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.
Art. 28
Domande per il cambio di alloggio
Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio, redatte su apposito modulo fornito dall'ente gestore, indirizzate al Comune e all'ente gestore medesimo, devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare; esse vengono valutate dalla commissione di cui al successivo articolo sulla base delle seguenti condizioni indicate secondo l'ordine di priorità:
a) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps, o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
b) situazioni di sovra/ sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;
c) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza.
Per favorire l'espressione della domanda di mobilità degli utenti soprattutto in relazione alle esigenze pregresse, l'ente gestore può, d' intesa con i Comuni interessati e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emanare anche appositi bandi di concorso.
Art. 29
Commisione per la valutazione delle domande di cambio di alloggio
Le domande di cambio di alloggio vengono esaminate da una commissione costituita dall'ente gestore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, così composta:
- da due rappresentanti dell'ente gestore, di cui uno con funzioni di presidente;
- da due rappresentanti del Comune su cui sorgono gli alloggi;
- da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari designato d' intesa dalle medesime.
Per ogni componente della commissione è nominato un supplente designato contestualmente al membro effettivo.
La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno tre componenti, uno dei quali abbia la funzione di presidente.
Per le altre norme di funzionamento si richiama quanto previsto al precedente art. 9, commi 7, 8 e 9.
La commissione formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e delle priorità di cui al precedente articolo, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per la conservazione dell' alloggio.
La commissione, entro 90 giorni dalla sua costituzione, provvede all'esame delle domande eventualmente presentate in precedenza.
Trascorso tale termine, la commissione esamina le domande entro 60 giorni dalla data di presentazione.
Art. 30
Norme per la gestione della mobilità
L'ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla commissione e pubblicizzata nei confronti degli assegnatari richiedenti secondo le seguenti indicazioni:
a) è data priorità all'effettuazione dei cambi fondati su gravi motivi di salute attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;
b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazione di sottoaffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;
c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell' assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nell' ambito dello stesso edificio;
d) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;
e) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui al precedente art. 3.
Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati prioritariamente al soddisfacimento delle richieste di cambio vengono, in caso di mancata utilizzazione entro trenta giorni, assegnati sulla base della graduatoria generale.
Gli enti gestori, attraverso i programmi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, operano per rimuovere le cause di mobilità dovute a inadeguatezza fisico - tecnica degli alloggi e degli edifici.
Art. 31
Cambi su proposta dell'ente gestore
L'ente gestore, per grave sottoutilizzazione della superficie dell'alloggio o per altro giustificato motivo, può proporre il cambio di alloggio all'assegnatario con le modalità di cui al presente titolo, previa consultazione dell'assegnatario medesimo per favorire la scelta relativa all'ubicazione di cui al punto c) del precedente art. 30.
Nel caso di non accettazione del cambio dell'alloggio l' assegnatario è tenuto a corrispondere un canone determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, fatta eccezione per gli assegnatari percettori di redditi non superiori a quelli derivanti da pensioni minime o sociali.
L'ente gestore può stabilire la corresponsione di contributi a carico del fondo sociale di cui al successivo art. 37, per le spese di trasferimento, a favore degli assegnatari percettori di redditi non superiori a quelli derivani da pensioni minime o sociali.
Nei Comuni organizzati in distretti circoscrizionali i cambi, su proposta del Comune, possono essere non accettati dall' assegnatario, senza incorrere nelle sanzioni di cui al secondo comma, quando le proposte siano relative ad alloggi siti al di fuori del territorio di competenza della circoscrizione di appartenenza o di quelle contigue.
Art. 32
Autogestione della mobilità - Informazione
Gli scambi consensuali fra assegnatari vengono autorizzati dall'ente gestore, su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, in costanza dei requisiti e nel rispetto, di norma, dello standard abitativo previsto per l'assegnazione al precedente articolo 16.
Al fine di favorire l'esercizio di un ruolo attivo degli assegnatari nella ricerca e individuazione degli alloggi per i quali effettuare scambi consensuali, l'ente gestore raccoglie le richieste di cambio di alloggio dandone pubblicità nelle forme più opportune agli assegnatari.

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