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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Titolo IV
NORME PER LA GESTIONE E AUTOGESTIONE DEGLI ALLOGGI
Art. 33
Autogestione degli alloggi e dei servizi
Gli enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessarie per la loro costituzione e funzionamento.
Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, viene attuata l'autogestione dal momento della consegna degli alloggi disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari.
Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori attivano, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d' intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.
In caso di particolari esigenze o difficoltà l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, rinviare l'attuazione dell'autogestione, ovvero può sospenderne la prosecuzione, per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.
Art. 34
Modalità per l'autogestione dei servizi
Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.
L'ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.
Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva - sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari e previo perere del Comitato di coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica - il regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, nonchè quelli per la ripartizione degli oneri fra ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e parti comuni e per l'autogestione della manutenzione.
E' facoltà dell'ente gestore - sulla base del regolamento di cui al precedente comma - estendere l'autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando agli organi dell'autogestione una aliquota definita fra il 30 ed il 100 per cento della quota c) dell'art. 19 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 35
Attività di amministrazione condominiale
Dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l' attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente od in parte. In questi stabili l'ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione della amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore.
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.
Le norme di cui al primo comma si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.
Art. 36
Accertamento periodico dei requisiti per la conservazione dell'assegnazione
Ai fini del controllo dei requisti previsti per la conservazione dell'assegnazione l'ente gestore si avvale anche dei dati conoscitivi acquisiti nell'ambito della formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, di cui alla Legge regionale 30 agosto 1982 n. 41.
In pendenza della messa a regime di detta anagrafe, la situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata almeno biennalmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui al precedente art. 12.
E' fatto obbligo agli assegnatari di trasmettere, alla scadenza stabilita dall'ente gestore, la documentazione attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare.
Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applica il canone determinato ai sensi del secondo comma del precedente art. 24; detto canone è altresì applicato, in via provvisoria e salvo conguaglio al momento dell'effettivo accertamento, nei confronti degli assegnatari i cui redditi dichiarati siano ritenuti palesemente inattendibili.
Art. 37
Fondo sociale
E' istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per l' integrazione delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, da destinare ai nuclei familiari di assegnatari percettori di redditi non superiori a quelli derivanti da pensioni minime o sociali; a condizione che l'alloggio occupato non superi lo standard adeguato al proprio nucleo familiare.
La Regione determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso, impegnando una aliquota delle entrate derivanti dai canoni di locazione determinati ai sensi della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, relativi ad immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione.
Art. 38
Morostià nel pagamento del canone
La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione e/ o delle quote di gestione dei servizi è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall' assegnazione.
La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta, maggiorata degli interessi derivanti dall'applicazione del tasso ufficiale di sconto, avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in mora.
Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario e/ o di un componente del suo nucleo familiare, qualora ne derivi l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, ad effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
Se tale impossibilità o grave difficoltà si protrae oltre i sei mesi, l'ente gestore può, sentito il parere del Comune, concedere un ulteriore periodo di proroga non superiore a sei mesi prima di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 39
Partecipazione dell'utenza
I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali.
I Comuni e gli enti gestori concedono, mediante convenzione, l'uso di appositi spazi agli utenti ed alle loro organizzazioni sindacali - nelle forme e nelle strutture partecipative che le medesime organizzazioni si daranno - per lo svolgimento delle loro attività.
La Regione favorisce altresì la partecipazione dell'utenza alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica mediante preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari.

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