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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Titolo V
NORME PER LA DISCIPLINA DEL CANONE SOCIALE
Art. 40
Definizione del canone sociale
Il canone sociale degli alloggi indicati al precedente art. 2 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i massimali fissati dal CER ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della Legge 8 agosto 1977 n. 513 Sito esterno, nonchè a consentire il recupero di una parte delle risorse imipegate da destinare:
a) per gli alloggi assoggettati al regime di cui all'art. 10 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1036 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, ai fini previsti dall'art. 25, terzo comma, della Legge 8 agosto 1977 n. 513 Sito esterno;
b) per gli altri alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge, ai fini di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 25, terzo comma, della Legge 8 agosto 1977 n. 513 Sito esterno, sulla base di programmi annuali comunicati alla Regione entro 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'ente gestore.
I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi del precedente comma, sono formulati dall'ente gesore sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari.
Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 37, le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi o, in mancanza, al numero intero di vani convenzionali arrotondato per eccesso o per difetto.
Art. 41
Elementi per la determinazione del canone sociale
Per la determinazione del canone sociale degli alloggi di cui all'art. 2 gli enti gestori tengono conto del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari e dei caratteri oggettivi degli alloggi.
Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato sulla base del reddito imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte calcolato ai sensi dell'art. 21 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 42
Caratteri oggettivi dell'alloggio
I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli artt. 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, salvo quanto disposto nei successivi commi.
Per la superficie convenzionale di cui all'art. 13 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, non si applicano i coefficienti stabiliti nel quinto comma del citato articolo.
In relazione alla classe demografica di cui all'art. 17 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, su proposta dei Comuni interessati, può stabilire coefficienti unificati per aree territoriali omogenee comprendenti Comuni di differenti classi demografiche.
In relazione alla ubicazione si applicano i coefficienti previsti dall'art. 18 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, salvo la facoltà dei Comuni di individuare, anche su proposta dell'ente gestore, zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relative a singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla base dell' inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio.
Per gli alloggi individuati dai Comuni ai sensi del precedente comma, si applica il coefficiente 0,90.
Per gli alloggi ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80.
Art. 43
Detemrinazione del canone sociale
Il canone di locazione per gli alloggi di cui all'art. 2 della presente legge è stabilito nella misura del 3,5 per cento del valore locativo, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione per la superficie convenzionale di cui al precedente articolo 42.
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art. 14 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno.
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art. 22 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, con la riduzione del 15 per cento.
Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982 la Giunta regionale fisserà, entro il primo trimestre di ciascun biennio, il costo base a metro quadrato, con riferimento ai costi medi regionali di realizzazione dell'edilizia sovvenzionata. Nella fase di prima applicazione la Giunta regionale provvederà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 44
Aggiornamento del canone sociale
Il canone sociale, determinato ai sensi del precedente articolo, è integrato, per gli alloggi ultimati prima del 31 dicembre 1983, dagli aggiornamenti annuali calcolati sulla base del 50 per cento delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati con le modalità previste dall'art. 24 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno.
Il canone sociale è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER con decorrenza dal mese successivo della deliberazione del CER medesimo.
Art. 45
Calcolo del canone sociale
Per la determinazione del canone sociale gli enti gestori riducono il canone, definito ai sensi degli articoli precedenti, mediante l'applicazione di percentuali corrispondenti alle fasce di reddito entro cui gli assegnatari vengono collocati ai sensi delle seguenti disposizioni.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione stabilisce, per i redditi compresi nel limite previsto al primo comma del precedente art. 24, le fasce di reddito per l' applicazione del canone sociale, articolate in un massimo di quattro, nonchè le relative percentuali di riduzione, secondo i criteri sotto indicati:
a) le percentuali di riduzione per ciascuna fascia vengono stabilite in funzione di due obiettivi: il raggiungimento dell' ammontare delle entrate previsto dalla deliberazione del CIPE in data 19 novembre 1981 ed il contenimento dell'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo netto del nucleo familiare entro la misura dell'8%;
b) ai percettori di redditi da sola pensione minima o sociale, nonchè ai minori privi di redditi propri, è garantito il canone simbolico con un' incidenza massima sul reddito netto del 5%.
La Regione stabilisce inoltre, in conformità alle direttive del CIPE le modalità di collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza e la gradualità di applicazione del canone sociale, da articolarsi in un periodo non inferiore ai sei mesi, nonchè le scadenze ed i metodi per i successivi aggiornamenti e variazioni.
In funzione dell'adempimento di cui al secondo comma del presente articolo, gli enti gestori sono tenuti a fornire alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i necessari elementi conoscitivi riguardanti il patrimonio e l'utenza.
Gli enti gestori sono altresì tenuti, contestualmente all'adozione della deliberazione di proposta alla Regione dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all'art. 25 della Legge 513/ 1977 Sito esterno, a comunicare alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all' ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti dal CIPE, a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione del Consiglio regionale alle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata Legge 513/ 1977 Sito esterno.
Art. 46
Relazione annuale dell'ente gestore
L'ente gestore offre al Comune la base conoscitiva organica necessaria all'esercizio delle relative competenze, redigendo annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dalla Regione, una relazione, da trasmettere ai Comuni interessati, sullo stato di attuazione dei programmi e sull'attività svolta ai sensi della presente legge, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal Titolo II, nonchè alla comunicazione dei dati rilevati nell'ambito dei compiti di formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio e di verifica dei requisiti ai sensi del precedente art. 36.
Art. 47
Norme transitorie e finali
In pendenza dell'emanazione della legge di riforma delle strutture operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica in virtù dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, la composizione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio dei sindaci degli IACP, prevista dall'art. 6 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno, è così modificata:
a) il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ed il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio di amministrazione sono sostituiti da due rappresentanti dei Comuni designati dalla sezione provinciale dell'ANCI, fra cui uno in rappresentanza del Comune capoluogo;
b) il rappresentante del Ministero del tesoro in seno al Consiglio dei sindaci è sostituito da un rappresentante della Regione scelto anche tra i collaboratori appartenenti all'VIII livello con qualifica funzionale attinente.
E' fatto obbligo agli Istituti autonomi case popolari di modificare i propri statuti ai sensi del comma che precede.
Il Consiglio dei sindaci invia annualmente alla Giunta regionale, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, una relazione contenente il proprio parere su ciascuna parte del bilancio e sul risultato complessivo e finale dello stesso, nonchè eventuali proposte circa il miglioramento tecnico - finanziario della gestione dell'Istituto.

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