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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983 N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER PARTICOLARI INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

Art. 1
Classe A
Al secondo comma dell'art. 4 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, viene aggiunto il seguente quarto alinea:
"- gli allevamenti ittici che diano luogo a scaricoterminale e che si caratterizzano per una densita' diaffollamento inferiore a 1 kg. per mq. di specchio d' acqua oin cui venga utilizzata una portata d' acqua pari o inferiorea 50 litri al minuto secondo."

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