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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983 N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER PARTICOLARI INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

Art. 11
Programma degli interventi
Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini, sentite le organizzazioni imprenditoriali del settore maggiormente rappresentative, propongono alla Giunta regionale gli interventi da ammettere al contributo selezionandoli in base ai criteri di cui al precedente art. 9.
Gli enti proponenti dovranno motivare le scelte operate e determinare l'ordine di priorità degli interventi proposti, sulla base di valutazioni comparate dei programmi ad essi presentati tenendo conto sia degli aspetti tecnico - economici dei medesimi sia dei benefici ambientali conseguenti.
Le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini determinano altresì, per ciascuno degli interventi proposti, la spesa ammissibile a contributo in linea tecnico - economica.
La Giunta regionale, operando se del caso ulteriori selezioni delle proposte presentate dai predetti enti in base ai criteri di cui al precedente art. 9, approva il programma degli interventi nei limiti dei mezzi finanziari disponibili e provvede a determinare l'entità dei contributi da corrispondere ai soggetti beneficiari.
Per essere inseriti nel programma regionale gli interventi dovranno avere conseguito l'autorizzazione della competente autorità comunale, ai sensi del precedente art. 5 - terzo comma.
La Giunta regionale provvede alle determinazioni di cui sopra sentita la competente commissione consiliare.

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