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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983 N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER PARTICOLARI INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

Art. 13
Validità di domande di autorizzazione e denunce
Le domande di autorizzazione e le denunce, presentate dopo le scadenze di cui all'art. 9 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, si ritengono comunque validamente presentate se inoltrate all'autorità competente entro la data di entrata in vigore della presente legge.

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