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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983 N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER PARTICOLARI INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

Art. 14
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la parte concernente i contributi in capitale, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con le disponibilità residue allocate al Capitolo 37345 del Bilancio pluriennale 1983/ 1985.
Per quanto riguarda le spese inerenti l'espletamento dei compiti e funzioni affidati alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della Legge regionale 24 marzo 1980 n. 19.

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