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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983 N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER PARTICOLARI INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

Art. 3
Modificazioni dell'insediamento
Il secondo comma dell'art. 8 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, è sostituito dal seguente:
" A tale autorità è demandata la certificazione di insediamento civile nuovo, sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora, in relazione a tutti gli accadimenti summenzionati, abbia origine uno scarico avente caratteristiche sostanzialmente diverse, per qualità e quantità, da quelle dello scarico preesistente. "

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