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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983 N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER PARTICOLARI INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

Art. 4
Contenitori per lo stoccaggio dei liquami
L'art. 19 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, è così modificato: i tre alinea sono sostituiti dai seguenti:
" La capacità utile complessiva non dovrà essere inferiore al volume di liquame prodotto in 90 giorni, valutato in base alla potenzialità massima dell'insediamento ".
" I contenitori a cielo aperto, destinati all'accumulo di liquame suinicolo, dovranno essere articolati in due scomparti separati, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a 45 giorni. "
" I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza nn inferiore a 80 metri dagli edifici di civile abitazione, non inferiore a 20 metri dai confini di proprietè e non inferiore a 300 metri dai confini di zona agricola e allinterno di essa, salvo deroghe dellautorità di controllo con speciale riferimeto agli insediamenti esistenti.

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