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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983 N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER PARTICOLARI INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

Art. 5
Procedure per la presentazione dei programmi
I titolari degli insediamenti esistenti di cui all'art. 16 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, che entro il termine previsto nell'art. 19 della stessa legge non abbiano adeguato i loro contenitori alle prescrizioni ivi indicate, debbono presentare all'autorità comunale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma contenente le caratteristiche tecniche dei contenitori, la loro ubicazione nonchè i tempi della loro realizzazione.
Detti programmi potranno prevedere la realizzazione di opere anche a servizio di più insediamenti. In tal caso sarà presentato un unico programma con domanda congiunta dei titolari degli insediamenti interessati.
L'autorità comunale, esaminato il programma e valutata la sua validità, ne autorizza l'esecuzione con evenutali integrazioni e modifiche e fissa per la sua esecuzione un termine non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso in cui si tratti di realizzare o adeguare i contenitori conformemente alle prescrizioni di cui al precedente art. 4. Qualora il programma comporti interventi di più complessa realizzazione e preveda forme di trattamento dei liquami, detto termine può essere elevato eccezionalmente fino ad un massimo di mesi 24. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emanerà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri vincolanti per l'applicazione di tale deroga.
L'autorità comunale è tenuta a decidere sulla esecuzione dei programmi entro 90 giorni dalla loro presentazione.Decorso inutilmente detto termine, i titolari degli insediamenti di cui al primo comma eseguono i lavori conformemente ai programmi presentati.
La stessa autorità, verificata l'avvenuta realizzazione dei programmi, concede l'autorizzazione allo scarico.

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