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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983 N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER PARTICOLARI INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

Art. 6
Cautele igienico - sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami degli insediamenti di classe C
L'ottavo comma dell'art. 20 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, è sostituito dal seguente:
" Le quantità di liquami per ettaro fissate nell'art. 16 potranno essere modificate dall'autorità comunale con provvedimento motivato, in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche qualitative del liquame. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emanerà al riguardo direttive tecniche vincolanti. "

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