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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983 N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER PARTICOLARI INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

Art. 9
Contributi regionali
La Regione Emilia - Romagna concede contributi alle imprese agricole dedite all'allevamento suinicolo che attuino nuovi interventi volti a adeguare i rispettivi impianti alle prescrizioni della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e della presente legge nonchè a migliorare le tecniche di trattamento e le modalità di smaltimento dei liquami provenienti dagli allevamenti stessi.
I contributi consistono in finanziamenti in capitale calcolati in percentuale delle spese ammissibili determinate ai sensi del successivo articlo, fino ad un massimo del 45% delle stesse.
Ai fini della formazione del programma degli interventi da parte della Regione saranno prioritariamente considerati:
- i titolari degli allevamenti suinicoli che abbiano realizzato, successivamente all'entrata in vigore della Legge 29 gennaio 1983 n. 7 Sito esterno ed entro il termine di cui all'art. 19 della legge stessa, interventi ad essa conformi;
- gli interventi realizzati da imprese di medie dimensioni i cui edifici per il ricovero stabile degli animali siano compresi tra un minimo di 300 mq. ed un massimo di 3.000 mq.;
- gli interventi che prevedano la realizzazione di strutture di tipo consortile per lo stoccaggio e/ o lo smaltimento dei liquami;
- gli interventi che adottino soluzioni tencologiche finalizzate al recupero delle sostanze utili ai fini agronomici e al contenimento dei consumi idrici;
- gli interventi che assicurino il contenimento dei carichi di nutrienti sversati in corpi idrici superficiali aventi influenza sul fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque costiere;
- gli interventi localizzanti nei bacini idrografici di maggior degrado ambientale e nelle zone di massima concentrazione suinicola.

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