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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 21

(modificato comma 1 da art. 27 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Consorzi di secondo grado e Consorzi speciali
Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica o di irrigazione nonché per la realizzazione di servizi comuni che interessino più consorzi di bonifica possono essere costituiti consorzi di secondo grado. Il Consorzio di secondo grado, oltre che fra Consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e Consorzi od altre persone interessate. Nell'ambito dei servizi di cui al presente comma è ricompresa anche la distribuzione di risorsa idrica ad uso industriale ai propri soci nella misura non superiore al venti per cento del quantitativo già concesso al Consorzio.
Per la realizzazione e gestione di opere o servizi che investano finalità a carattere plurisettoriale possono costituirsi consorzi speciali fra Consorzi di bonifica, Comuni, Comunità montane, Province ed Enti o Aziende pubbliche che usufruiscono delle opere o dei servizi.
L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi o per la trasformazione di consorzi di secondo grado in consorzi speciali può essere assunta da uno o più degli enti interessati oppure promossa dalla Regione.
I compiti e le finalità, nonché la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento dei consorzi di cui ai primi due commi del presente articolo, sono definiti dai rispettivi statuti da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale.
A tali consorzi si applicano, in quanto compatibili, le norme della presente legge.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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