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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 18

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI. MODIFICA DELL'AMMONTARE PER ALCUNI TIPI DI CONCESSIONI

(Legge di pura modifica. Vedi art. 9 della L.R. 27 dicembre 1971 n.1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 30 aprile 1984

Art. 1
All'art. 9, primo comma, della Legge regionale 27 dicembre 1971 n. 1, come sostituito dall'art. 1 della Legge regionale 22 dicembre 1983 n. 41, è aggiunto il seguente comma:
"L'imposta di cui al comma precedente è determinata nel 30% del canone per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche destinate a scopo prevalentemente agricolo ed irriguo nonchè a scopo produttivo e per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a colture pioppicole. "

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