LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 18
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI. MODIFICA DELL'AMMONTARE PER ALCUNI TIPI DI CONCESSIONI
(Legge di pura modifica. Vedi art. 9 della L.R. 27 dicembre 1971 n.1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 30 aprile 1984
Art. 2
La Regione restituisce ai titolari delle concessioni indicate all'art. 1, i quali hanno versato agli uffici del Registro l'imposta nella misura determinata dalla Legge 22 dicembre 1983 n. 41 la maggior somma pagata rispetto a quella dovuta a norma della presente legge.
La restituzione è effettuata a domanda.