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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984

Art. 2
Principio di legalità
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

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