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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984

Art. 3
Concorso di norme penali e di disposizioni di legge regionale
A norma dell'art. 9 della legge statale, qualora lo stesso fatto violi una disposizione penale e una disposizione di legge regionale che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica in ogni caso la norma penale salvo che quest' ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

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