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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/06/2014
2. Testo Coordinato23/07/2010
3. Testo Coordinato12/02/2010
4. Testo Coordinato15/11/2001
5. Testo Originale02/05/1984

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/06/2014

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 19
Prescrizione
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
La prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile.

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