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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984

Art. 1
Piani di sviluppo delle Comunità montane
Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane a norma dell'art. 15, 1 comma della Legge 3/ 12/ 1971 n. 1102 Sito esterno relativamente all'esercizio 1984 la Regione è autorizzata a stanziare la ulteriore somma di Lire 5.000.000.000 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 1 della Legge 23/ 3/ 1981 n. 93 Sito esterno (Cap.03450).

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