LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984
Art. 14
Progetto agricoltura di gruppo
La decorrenza del limite di impegno ventennale, autorizzato dall'art. 22 della Legge regionale 3 giugno 1983 n. 17, è slittata dall'esercizio 1984 all'esercizio 1985, limitatamente ad un ammontare di Lire 1.500.000.000 (Cap. 18540).
Gli impegni eventualmente assunti sono trasferiti d' ufficio dalla Ragioneria.