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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984

Art. 25
All'art. 1 della Legge regionale 30 agosto 1982 n. 43 è aggiunto il seguente comma:
" I contributi di cui al 1 comma del presente articolo possono essere concessi anche a cooperative e consorzi di pescatori che hanno realizzato iniziative di cui all'art. 2, lett. c) della Legge regionale 14 febbraio 1979 n. 31 comma dell'art. 2 della Legge regionale 30/ 8/ 1982 n. 43

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