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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984

Art. 34
Opere fognarie e impianti di depurazione
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a ridurre, nel biennio 1984- 1985, le seguenti spese autorizzate da precedenti leggi regionali in materia di opere fognarie e impianti di depurazione:
- Cap. 37320 - Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione. (Legge regionale 15/ 11/ 76 n. 47, art. 3,2 comma) 1984: - L.4.760.000.000 1985: - L.3.500.000.000;
- Cap. 37370 - Contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue nei centri rivieraschi della costa emiliano - romagnola per la lotta contro l'eutrofizzazione delle acque del Mare Adriatico. (Legge regionale 15/ 11/ 76 n. 47, art. 2 e art. 3, 2 comma) 1984: - L.1.000.000.000.

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