LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984
Art. 59
Copertura finanziaria
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenuti nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte a norma dell'art. 5, II comma, della Legge regionale di contabilità 6/ 7/ 1977 n. 31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1984/ 1986, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.