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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984

Art. 9
Progetti CEE Regolamento 269/ 1979 in materia di forestazione
Per la realizzazione di interventi in materia di forestazione previsti dal Regolamento CEE n. 269/ 1979, a norma dell'art. 7 della Legge regionale 24/ 1/ 1975 n. 68 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi in capitale agli Enti pubblici per un ammontare di Lire 8.260.231.665 per l'esercizio 1984. (Cap. 14975).
I contributi in conto interessi concessi dalla Regione su iniziative assistite da benefici CEE, a norma del Reg. 269/ 1979 (Cap. 14981) sono così modificati:
a) slittamento di decorrenza dal 1984 al 1985 per un importo di Lire 1.575.000.000;
b) nuovi limiti di impegno: L.573.000.000 a decorrere dal 1985; L.573.000.000 a decorrere dal 1986.
I contributi aggiuntivi costanti annui, previsti a norma della Legge regionale 24/ 1/ 1975 n. 6 per i progetti CEE Regolamento 269/ 1979 (Cap. 14970) sono integrati nel modo seguente: nuovo limite di impegno di Lire 328.000.000 a decorrere dal 1985 nuovo limite di impegno di Lire 329.000.000 a decorrere dal 1986.

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