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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984

INDICE

Art. 1 - Piani di sviluppo delle Comunità montane
Art. 2 - Impianto del sistema informativo regionale
Art. 3 - Contributo straordinario ARCEL
Art. 4 - Tenuta libri genealogici
Art. 6 - Modifica alle autorizzazioni di spesa disposte sulla Legge 984/ 1977 " Quadrifoglio " con precedenti leggi regionali
Art. 8 - Modifica dell'autorizzazione di spesa a valere sulla Legge 1 agosto 1981, n. 423 " Bartolomei " disposta con precedenti leggi regionali
Art. 9 - Progetti CEE Regolamento 269/ 1979 in materia di forestazione
Art. 10 - Potenziamento tecnico operativo delle cooperative forestali Contributi in conto interessi
Art. 11 Contributo straordinario all'Enoteca regionale dell'Emilia - Romagna di Dozza per l'attuazione di iniziative promozionali
Art. 12 - Assistenza alla gestione e assistenza tecnica alla produzione agricola
Art. 13 - Credito di conduzione Slittamento di autorizzazione di spesa dal 1984 al 1985
Art. 14 - Progetto agricoltura di gruppo
Art. 15 - Contributi all'ERSA Ente regionale di sviluppo agricolo
Art. 16 - Contributo ERVET
Art. 17 - Cooperazione giovanile
Art. 18 - Progetto qualificazione artigianato
Art. 19 - Credito artigiano a medio termine. Riduzioni di autorizzazioni di spesa
Art. 20 - Leasing imprese artigiane
Art. 21 - Cooperative artigiane di garanzia
Art. 22 - Attività di promozione economica
Art. 23Partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla Società per Azioni per lo sviluppo e la razionalizzazione delle Valli di Comacchio - SIVALCO Spa
Art. 24 - Impianti di acquacoltura della Società SIVALCO Spa
Art. 25 - Modificazioni alla Legge regionale 30/ 8/ 1982 n. 43
Art. 26 - Valorizzazione attività ittiche
Art. 27 - Interventi per il turismo sociale e il tempo libero. Modificazioni e integrazioni
Art. 28 - Forme associative del commercio
Art. 29 - Consorzi fidi fra operatori turistici e commerciali
Art. 30 - Strumenti urbanistici
Art. 31 - Conservazione centri storici
Art. 32 - Attività di studio, pianificazione, progettazione dell'IDROSER
Art. 33 - Progetti FIO Art. 21, Legge 26 aprile 1983 n. 130
Art. 34 - Opere fognarie e impianti di depurazione
Art. 35 - Consolidamento abitati
Art. 36 - Piani di bacino idrografico interregionale
Art. 37 - Opere idrauliche
Art. 38 Contributi alla Spa SAPIR di Ravenna La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere alla Spa SAPIR di Ravenna un contributo straordinario, per l'esercizio 1984, di Lire 1.000.000.000 per il finanziamento di opere e impianti portuali necessari al funzionamento del terminal merci. (Cap. 41110).
Art. 39 - Porti comunali e regionali
Art. 40 - Piano regionale dei trasporti
Art. 41 - Collegamento stradale Cispadano
Art. 42 - Centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci
Art. 43 - Abrogazione della Legge regionale 30 luglio 1974 n. 34
Art. 44 - Promozione delle attività culturali
Art. 45 Orchestra stabile dell'Emilia - Romagna
Art. 46 - Finanziamenti a valere sulla Legge regionale 27/ 12/ 1983 n. 42 in materia di Biblioteche
Art. 47 - Borse di studio " Collegio Mondo Unito "
Art. 48 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 49 - Strutture formativo professionali
Art. 50 - Compensi ai componenti del Comitato di controllo dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia
Art. 51 - Fondo regionale infrastrutture economiche e territoriali
Art. 52 - Interventi per la promozione della pratica sportiva. Modificazioni e integrazioni
Art. 53 - Modifiche della Legge regionale 24 luglio 1979 n. 20
Art. 54 - Trasferimento di autorizzazioni di spesa dal 1983 al 1984 finanziate con assegnazioni a destinazione specifica dello Stato
Art. 55 - Trasferimento all'esercizio 1985 di spese già autorizzate sull'esercizio 1983 finanziate con assegnazioni statali
Art. 56 - Iscrizioni di spesa al Bilancio 1984/ 1986 in corrispondenza di assegnazioni specifiche dello Stato introitate nel 1983 ma non iscritte fra le spese di quell'esercizio (Partite zoppe)
Art. 57 - Trasferimento agli esercizi 1984/ 1985/ 1986 di autorizzazioni di spesa relative al 1983 finanziate con mezzi regionali
Art. 58 - Slittamenti ad esercizi successivi di autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi regionali
Art. 59 - Copertura finanziaria
Art. 60 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Piani di sviluppo delle Comunità montane
Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane a norma dell'art. 15, 1 comma della Legge 3/ 12/ 1971 n. 1102 Sito esterno relativamente all'esercizio 1984 la Regione è autorizzata a stanziare la ulteriore somma di Lire 5.000.000.000 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 1 della Legge 23/ 3/ 1981 n. 93 Sito esterno (Cap.03450).
Art. 2
Impianto del sistema informativo regionale
Per l'impianto di un sistema informativo regionale, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976 n. 335 Sito esterno, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 - Spese per l'automazione dei servizi regionali ( cni)
Esercizio 1984: L.400.000.000
Esercizio 1985: L.300.000.000
Esercizio 1986: L.300.000.000;
b) Cap. 03910 - Impianto di un sistema informativo regionale Esercizio 1985: L.500.000.000;
c) Cap. 03911 - Potenziamento delle apparecchiature per l' elaborazione dei dati -( cni) Esercizio 1984: L.3.000.000.000.
Art. 3
Contributo straordinario ARCEL
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad erogare all' Azienda regionale per la gestione del centro elettronico ARCEL un contributo straordinario di Lire 400 milioni per l'esercizio 1984, a norma dell'art. 13 della Legge regionale 27/ 6/ 1977 n. 29 (Cap. 03960).
Art. 4
Tenuta libri genealogici
Per la tenuta dei libri genaealogici e la effettuazione dei controlli funzionali sul bestiame bovino, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata, a norma del DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno, ad utilizzare sull'assegnazione di pari importo prevista dalla Legge 27/ 12/ 1977 n. 984 Sito esterno. (Cap. 10580).
Art. 5
Destinazione dell'assegnazione prvista dall'art. 20 - Legge 130/ 1983 Sito esterno " FIO agrivoltura " La Regione Emilia - Ormagna è autorizzata ad utilizzare nell'esercizio 1984 le quote ripartite in suo favore sulla Legge 26 aprile 1983 n. 130 Sito esterno, art. 20 " FIO - settore agricoltura " ammontanti a Lire 14.065.000.000 per gli interventi sottoelencati:
a) contributi in capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammocdernamento, o trasformazione di strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico - Parte finanziaria con assegnazioni sttali - (artt. 2 e 4 Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29). (Cap. 10640). L.6.500.000.000;
b) potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine e attrezzature zootecniche, corrisposti in un unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (art 5 Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29 e art. 1, IV comma, Legge reginale 18/ 5/ 1974 n. 17). Quota a carico dello Stato. (Cap. 10725). L.3.065.000.000;
c) contributi in conto capitale per l'avvio a titolo sperimentale di un programma a carattere regionale per il pagamento del latte a qualità (Regolamento CEE 593/ 1983). (Cap. 10912). L.500.000.000;
d) interventi in capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al Regolamento CEE n. 1760/ 1978 del 25 luglio 1978 in anticipazione dei finanziamenti di competenza statale, per il settore dei territori collinari e monatni9 Quota a carico dello Sttao9 (Cap. 15175). L.2.000.000.000;
e) spese per l'assitenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione, per studi ricerche, indagini nel campo dell'agricltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (artt. 5 e 6 Legge 27 ottobre 1966 n. 910 Sito esterno; artt. 1 e 2 Legge 30 giugno 1954 n. 493 Sito esterno; art. 104 Legge 20/ 12/ 1923 n. 3267 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18071). L.1.000.000.000;
f) concessione di contributi alle associazioni dei produttori per la istituzione di una rte di informazione contabile agricola in attuazione del Regolamento n. 79/ 1965 CEE sdl 15 giugno 1965, modificato dal Regolamento CEE n. 2910/ 1973 e per assistenza tecnica e di gestione alle aziende e alle cooperative agricole (art. 20 bis Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18). Quote a carico dello Stato. (Cap. 18080) L.1.000.000.000
Art. 6
Modifica alle autorizzazioni di spesa disposte sulla Legge 984/ 1977 Sito esterno " Quadrifoglio " con precedenti leggi regionali
Le autorizzazioni di spesa disposte con precedenti leggi regionali utilizzando le assegnazioni sulla Legge 27/ 12/ 1977 n. 984 Sito esterno " Qaudrifoglio " sono modificate e integrate relativamente agli interventi sotto elencati nel seguente modo:
a) Cap. 10725 - Potenziamento delle strutture zootecniche Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine e attrezzature zootecniche, corrisposti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (art. 5 Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29 e art. 1, IV comma Legge regionale 18/ 5/ 1974 n. 17). Quota a carico dello Stato 1985: + L.1.984.000.000;
b) Cap. 10743 - Contirbuti in capitale a favore delle iniziative previste dal Regolamento CEE 1944/ 1981, per l'adattamento e l'ammodernamento delle strutture di produzione di carni bovine, ovine e caprine. Quota a carico dello Stato - ( cni) 1985: + L.3.000.000.000;
c) Cap. 10805 - Contributi per l'attività svolta dagli Istituti di incremento ippico - art. 66 lett. d) del DPR 24/ 7/ 77 n. 6169 Sito esterno Quota a carico dello Stato 1985: + L.500.000.000;
d) Cap. 12106 - Contributo in conto capitale a favore di iniziative di sviluppo approvate dalla CEE per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (Regolamento CEE n. 458/ 1980). Quota a carico dello stato - ( cni) 1985: + L.2.000.000.000;
e) Cap. 12120 - Contributo in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione d' impianti ortofrutticioli a norma dell'art. 2 Legge rgionale 14/ 5/ 75 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. Parte finanziata con assegnazini statali 1985: + L.3.500.000.000;
f) Cap. 14055 - Psese per i vivai forestali (art. 91 e seguenti RDL 30/ 12/ 123 n. 3267). Quota a carico dello Statao 1985: + L.1.000.000.000;
g) Cap. 16360 - Manutenzione delle opere di bonifica (art. 16 e seguenti RDL 215/ 1933). Quota a carico dello Stato 1985: + L.2.500.000.000;
h) Cap. 18070 - Contributi per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione, per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (artt. 5 e 6 Legge 27/ 10/ 1966 n. 910 Sito esterno; artt. 1 e 2 Legge 30/ 6/ 1954 n. 493 Sito esterno; art. 104 Legge 30/ 12/ 1923 n. 3267 Sito esterno). Quota a carico dello Stato
1984 + L.2.220.000.000
1985: + L.4.548.000.000;
i) Cap. 18172 - Contributi per la difesa delle colture agrarie e forestali nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta, attività tecnica degli osservatori per le malattie delle piante. (Legge 30/ 6/ 1954 n. 493 Sito esterno; artt. 15 - 105 RDL 30/ 12/ 1923 n. 3267; art. 29 Legge 18 giugno 1931 n. 987 Sito esterno modificato dall'art. 4 della Legge 11/ 8/ 1960 n. 870 Sito esterno). Quota a carico dello Stato 1985: + L.450.000.000;
l) Cap. 18360 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole - Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 1, I comma, lett. b) Legge regionale 25/ 5/ 1974 n. 19). Quota a carico dello Stato 1985: + L.1.300.000.000;
m) Cap. 86620 - Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell' art. 12 della Legge 16/ 5/ 1970 n. 281 Sito esterno ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato. Spese di investimento di sviluppo:
1) accantonamento di Lire 21.782.000.000 previsto da precedenti leggi regionali: 1985: - L.21.782.000.000
2) nuovo accantonamento per il progetto di legge regionale per la realizzazione di un Catasto ortofruttivitivinicolo: 1985: + L.1.000.000.000
n) i limiti di impegno previsti ai capitoli nn. 10701 - 15080 - 18891 - 20041 e autorizzati da precedenti leggi regionali, slittano come decorrenza dal 1984 al 1985, limitatamente agli importi sottodescritti
10701: - L.500.000.000
15080: - L.500.000.000
18891: - L.720.000.000
20041: - L.500.000.000
Per gli slittamenti previsti alla presente lettera n) la Ragioneria provvederà d' ufficio agli eventuali trasferimenti di impegni già assunti;
o) i sottoelencati limiti di impegno autorizzati da precedenti leggi sono così modificati: Cap. 10965 - Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario. Contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento. (Legge regionale 19/ 8/ 1976 n. 36 - art. 4, 2 comma e art. 6). Quota a carico dello Stato (Legge n. 984/ 1977 Sito esterno) soppressione della autorizzazione di Lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1984; Cap. 10951 - Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario. Contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento. (Art. 4, 2 comma e art. 5 Legge regionale 19/ 8/ 1976 n. 36). Quota a carico dello Stato (Legge 984/ 1977 Sito esterno) aumento della autorizzazione di spesa, a decorrere dall'esercizio 1984 per Lire 100 milioni; Cap. 12115 - Contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza imprese diretto - coltivatrici, singole o associate ed alle cooperative di conduzione, per la sostituzione o trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento della specie, di colture frutticole di vecchio impianto o il cui prodotto abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento nell'ultimo triennio, nonchè per la ristrutturazione di vigneti limitatamente alle zone collinari e montane di produzione dei vini di origine controllata. Concessione contributi in conto interessi ad aziende agricole, con preferenza a cooperative ed altre forme associate operanti in zone vocate alla orticoltura, floricoltura, frutticoltura per l'acquisto e l'impianto di attrezzature fisse di pregio protette. (Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31 artt. 2 e 3). Quota a carico dello Stato (Legge 984/ 1977 Sito esterno) aumento della autorizzazione di spesa a decorrere dall'esercizio 1984 per Lire 100 milioni.
Art. 7
Riduzione di autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi regionali precedentemente disposte nel settore agricoltura per sostituzione coperture Per effetto delle maggiori autorizzazioni di spesa disposte dal precedente art. n. 6 sono apportate le seguenti riduzioni di spesa per gli interventi corrispondenti del medesimo settore, finanziati con mezzi regionali:
1) Cap. 10726 - Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine e attrezzature zootecniche, corrisposti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (art. 5 Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29 e art. 1, 4 comma Legge regionale 18/ 5/ 1974 n. 17)
1984: - L.484.000.000
1985: - L.1.500.000.000;
2) Cap. 10742 - Contributi in capitale a favore delle iniziative previste dal Regolamento CEE 1944/ 1981, per l'adattamento e l'ammodernamento delle strutture di produzione di carni bovine, ovine e caprine 1985: - L.3.000.000.000; per lo stesso Capitolo viene inoltre riproposta l'economia di stanziamento di Lire 1.000.000.000, realizzatasi nel 1983 a carico dell'esercizio 1985, di cui al successivo art. 57 della presente legge;
3) Cap. 10800 - Contributi per l'attività svolta dagli Istituti di incremento ippico (art. 66 lett. d) del DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno) 1985: - L.500.000.000;
4) Cap. 12105 - Contributo in conto capitale a favore di iniziative di sviluppo aprovate dalla CEE per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (Regolamento CEE 458/ 1980) 1985: - L.2.000.000.000;
5) Cap. 12121 - Contributi in capitale per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli (Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31, art. 2) 1984: - L.1.500.000.000 1985: - L.2.000.000.000;
6) Cap. 14050 - Spese per i vivai forestali (artt. 91 e seguenti, RDL 30/ 12/ 1923 n. 3267) 1985: - L.1.000.000.000;
7) Cap. 16350 - Manutenzione delle opere di bonifica (artt. 16 e seguenti, RDL 13/ 12/ 1933 n. 215) 1985: - L.2.500.000.000;
8) Cap. 18075 - Contributi per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione, per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati. (Artt. 5 e 6, Legge 27/ 10/ 1966 n. 910 Sito esterno; artt. 1 e 2, Legge 30/ 6/ 1954 n. 493 Sito esterno; art. 104, Legge 30/ 12/ 1923 n. 3267 Sito esterno) 1984: - L.2.220.000.000 1985: - L.4.548.000.000;
9) Cap. 18350 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2 Legge regionale 4/ 4/ 1973, n. 20 - art. 1, 1 comma, lett. b) Legge regionale 25/ 5/ 1974, n. 19) 1984: - L.1.300.000.000;
10) Cap. 18170 - Contributi per la difesa delle colture agrarie e forestali nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta. Attività tecnica degli osservatori per le malattie delle piante. (Legge 30/ 6/ 1954 n. 4937 Sito esterno; art. 29 Legge 26/ 6/ 1913 n. 888 Sito esterno; artt. 15 - 105 RDL 30/ 12/ 1923 n. 3267; art. 29 Legge 18/ 6/ 1931 n. 987 Sito esterno modificato dall'art. 4 della Legge 11/ 8/ 1960 n. 870 Sito esterno) 1985: - L.450.000.000
Gli impegni precedentemente assunti sui capitoli di cui al comma precedente sono trasferiti d' ufficio dalla Ragioneria sui corrispondenti capitoli di cui al precedente art. 6 così come dallo stesso autorizzati.
L'accantonamento previsto al Cap. 86500 per la realizzazione di un nuovo catasto ortofruttivitinicolo è ridotto per l'esercizio 1985 di Lire 1.000.000.000.
Art. 8
Modifica dell'autorizzazione di spesa a valere sulla Legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno " Bartolomei " disposta con precedenti leggi regionali
Sito esternoL'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 15, 1 comma della Legge regionale 3 giugno 1983 n. 17 sulle assegnazioni della Legge 1 agosto 1981 n. 423 Sito esterno " Bartolomei " è ridotta di Lire 358.250.000 per l'esercizio 1984, per effetto della minore entrata di pari importo, accertata nel 1983, sull'assegnazione medesima. (Cap. 18360 parte spesa).
Il limite di impegno autorizzato sul Cap. 10960, con l'art. 15, 3 comma, lett. b) della Legge regionale 3 giugno 1983, n. 17 è ridotto di Lire 120.000.000 a decorrere dal 1984, in favore del limite di impegno previsto al Cap. 20050 - Interventi a sostegno delle aziende e cooperative agricole. Contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione, l'ampliamento, l' ammodernamento la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (art. 3, 2 comma Legge regionale 4/ 4/ 1973 n. 20; art. 1, 2 comma, Legge regionale 25/ 5/ 1974 n. 19). Quota parte dello Stato.
Art. 9
Progetti CEE Regolamento 269/ 1979 in materia di forestazione
Per la realizzazione di interventi in materia di forestazione previsti dal Regolamento CEE n. 269/ 1979, a norma dell'art. 7 della Legge regionale 24/ 1/ 1975 n. 68 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi in capitale agli Enti pubblici per un ammontare di Lire 8.260.231.665 per l'esercizio 1984. (Cap. 14975).
I contributi in conto interessi concessi dalla Regione su iniziative assistite da benefici CEE, a norma del Reg. 269/ 1979 (Cap. 14981) sono così modificati:
a) slittamento di decorrenza dal 1984 al 1985 per un importo di Lire 1.575.000.000;
b) nuovi limiti di impegno: L.573.000.000 a decorrere dal 1985; L.573.000.000 a decorrere dal 1986.
I contributi aggiuntivi costanti annui, previsti a norma della Legge regionale 24/ 1/ 1975 n. 6 per i progetti CEE Regolamento 269/ 1979 (Cap. 14970) sono integrati nel modo seguente: nuovo limite di impegno di Lire 328.000.000 a decorrere dal 1985 nuovo limite di impegno di Lire 329.000.000 a decorrere dal 1986.
Art. 10
Potenziamento tecnico operativo delle cooperative forestali Contributi in conto interessi
La lettera a) dell'art. 7 della Legge regionale 4/ 9/ 1981 n. 30 è sostituita dalla seguente:
" a) sui prestiti a tasso agevolato fino a cinque anni per l' acquisto di macchine e attrezzature occorrenti per l'esecuzione di lavori di sistemazione agraria, forestale idraulico - forestale e di verde pubblico, nonchè per la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco e delle piante officinali. " In conseguenza della modifica apportata dal 1 comma del presente articolo, viene abrogato l'art. 5 della Legge regionale 24/ 1/ 1975 n. 6
Art. 11
Contributo straordinario all'Enoteca regionale dell'Emilia - Romagna di Dozza per l'attuazione di iniziative promozionali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere per il 1984 all'Associazione denominata " Enoteca regionale Emilia - Romagna ", con sede in Dozza (Bologna), con riferimento alle finalità previste dalla Legge regionale 30 agosto 1978 n. 37, un ulteriore contributo straordinario di Lire 200.000.000 per l'attuazione di iniziative di presentazione, promozione e valorizzazione delle produzioni vitivinicole della regione. (Cap. 18145).
Il contributo suddetto è concesso dalla Giunta regionale, previa approvazione da parte della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare, del programma delle iniziative.
Art. 12
Assistenza alla gestione e assistenza tecnica alla produzione agricola
Il limite massimo dei contributi concessi per l'impiego di tecnici previsto dal 2 comma dell'art. 20 bis della Legge regionale 5 maggio 1977 n. 18, come aggiunto dall'art. 3 della Legge regionale 3/ 11/ 1980 n. 51, è elevato dal 70% all'85% della spesa ammissibile.
Art. 13
Credito di conduzione Slittamento di autorizzazione di spesa dal 1984 al 1985
L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 1984 dall' art. 3 della Legge regionale 26 agosto 1983 n. 32 in favore del Cap. 18360 " Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione ", è trasferita all'esercizio 1985.
La copertura finanziaria è assicurata da quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 1983, come esposto nel successivo art. 55 della presente legge.
Art. 14
Progetto agricoltura di gruppo
La decorrenza del limite di impegno ventennale, autorizzato dall'art. 22 della Legge regionale 3 giugno 1983 n. 17, è slittata dall'esercizio 1984 all'esercizio 1985, limitatamente ad un ammontare di Lire 1.500.000.000 (Cap. 18540).
Gli impegni eventualmente assunti sono trasferiti d' ufficio dalla Ragioneria.
Art. 15
Contributi all'ERSA Ente regionale di sviluppo agricolo
Per l'esercizio 1984 il contributo ordinario all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo - per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di cui all'art. 9 lett. a) della Legge regionale 13 maggio 1977 n. 19 è determinato in Lire 10.500.000.000.
La Giunta regionale provvede a disporne la erogazione previa approvazione del bilancio dell'ERSA da parte del Consiglio regionale a norma dell'art. 7 della stessa Legge regionale istitutiva. (Cap. 18750).
E' autorizzato il rimborso all'ERSA fino ad un ammontare di Lire 3.300.000.000, del costo del personale dipendente dall' Ente medesimo messo a disposizione della Regione Emilia - Romagna per l'anno 1984 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. L'erogazione viene disposta a norma dell' art. 14, 1 comma, della Legge regionale 24 aprile 1981 n. 11. (Cap. 18755).
Art. 16
Contributo ERVET
Per gli esercizi 1984 e 1985 è disposta a favore dell'ERVET Spa una ulteriore assegnazione annua di Lire 250.000.000, destinata a favorire l'attività dell'Ente in conformità ai programmi regionali di sviluppo, a norma della Legge regionale 20 dicembre 1974 n. 56 e successive modificazioni. (Cap. 21090).
Art. 17
Cooperazione giovanile
Per la realizzazione degli interventi in materia di cooperazione giovanile, previsti dalla Legge regionale 27/ 7/ 1982 n. 33 sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
- Cap. 18765 - Assegnazioni all'ERSA per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell' associazionismo fra i giovani nel settore dell'agricoltura. (Legge regionale 27/ 7/ 1982 n. 33) 1984: + L.500.000.000;
- Cap. 18766 - Assegnazioni all'ERSA per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell' associazionismo fra i giovani nel settore dell'agricoltura. (Legge regionale 27/ 7/ 1982 n. 33). Quota a carico dello Stato( cni) 1984: + L.600.000.000.
L'autorizzazione di spesa di cui al precedente Cap. 18766 è consentita dalla riduzione di pari importo apportata alla spesa prevista sul Cap. 77290, finanziata dall'assegnazione statale di cui all'art. 6 della Legge 1/ 6/ 1977 n. 285 Sito esterno ed è conseguentemente sottoposta alle procedure previste da detta legge.
- Cap. 21160 - Contributi alle cooperative o forme associative giovanili, per la copertura dei costi di avviamento e di funzionamento connessi alla realizzazione di progetti di sviluppo. (Legge regionale 27/ 7/ 1982 n. 33) 1984: + L.524.000.000;
- Cap. 21165 - Contributi in conto capitale alle cooperative e forme associative per la realizzazione di investimenti previsti dai progetti relativi allo sviluppo della cooperazione e dell' associazionismo fra i giovani, non finanziabili ai sensi della vigente legislazione. (Legge regionale 27/ 7/ 1982 n. 33) 1984: + L.300.000.000.
Art. 18
Progetto qualificazione artigianato
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a disporre per l'esercizio 1984, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per la realizzazione del " progetto di qualificazione dell' artigianato ":
- Cap. 21700 - Spese per un progetto di qualificazione dell' artigianato emiliano - romagnolo (art. 63 DPR 24/ 7/ 77 n. 615 Sito esterno) L.187.000.000;
- Cap. 21705 - Revisione albo imprese artigiane (art. 9 Legge 25/ 7/ 1956 n. 860 Sito esterno) - Progetto per la qualificazione dell' artigianato L.600.000.000.
Art. 19
Credito artigiano a medio termine. Riduzioni di autorizzazioni di spesa
Per gli interventi in materia di credito artigiano a medio termine, previsti dalla Legge regionale 2 aprile 1973 n. 19 e successive modifiche e integrazioni (Cap. 21730), la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare le seguenti riduzioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali: Esercizio 1984: - L.800.000.000 Esercizio 1985: - L.1.450.000.000.
Art. 20
Leasing imprese artigiane
L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 27 della Legge regionale 3 giugno 1983 n. 17, per gli interventi di leasing previsti dalla Legge regionale 21/ 4/ 1982 n. 14, è ridotta di Lire 250.000.000 annui per il biennio 1984/ 85. (Cap. 21787)
Art. 21
Cooperative artigiane di garanzia
Per gli interventi di cui alla Legge regionale 10 gennaio 1973 n. 3 " Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia " (Cap. 21920) è disposta per gli esercizi 1984 e 1985 una ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 250.000.000 annui.
Art. 22
Attività di promozione economica
Per gli interventi previsti a norma della Legge regionale 4/ 7/ 1983 n. 21 " Attività di promozione economica ed istituzione della Commisine regionale per le attività di promozione economica e fieristiche ", La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma di Lire 1.000.000.000, in ragione di L.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984 e L.500.000.000 a carico dell'esercizio 1985 (Cap. 23500).
Art. 23
Partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla Società per Azioni per lo sviluppo e la razionalizzazione delle Valli di Comacchio - SIVALCO Spa
In conformità a quanto disposto dal 5 comma dell'art. 2 dell'accordo parasociale - allegato I - della Legge regionale 25 febbraio 1973 n. 13, la Regione è autorizzata ad acquistare le partecipazioni azionarie della SIVALCO Spa del Comune di Comacchio e dell'Amministrazione provinciale di Ferrara.
A tal fine è autorizzata a decorrere dal 1984 la spesa di Lire 82.500.000 per una durata di 10 anni. (Cap. 24055)
Art. 24
Impianti di acquacoltura della Società SIVALCO Spa
Per la realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue Valli di Comacchio per il tramite della SIVALCO Spa, a norma dell'art. 2 della Legge regionale 17 dicembre 1976 n. 53, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazini di spesa:
a) contributi alla SIVALCO Spa per la realizzazione di opere ed impianti volti a favorire la valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio (Legge regionale 17/ 12/ 1976 n. 53). (Cap. 24110) 1984: L.1.000.000.000;
b) realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue Valli di Comacchio per favorire l'allevamento di specie ittiche di acqua salmastra, tramite la SIVALCO Spa (Legge regionale 17/ 12/ 1976 n. 53). (Cap. 24140) 1984: L.150.000.000.
Art. 25
All'art. 1 della Legge regionale 30 agosto 1982 n. 43 è aggiunto il seguente comma:
" I contributi di cui al 1 comma del presente articolo possono essere concessi anche a cooperative e consorzi di pescatori che hanno realizzato iniziative di cui all'art. 2, lett. c) della Legge regionale 14 febbraio 1979 n. 31 comma dell'art. 2 della Legge regionale 30/ 8/ 1982 n. 43
Art. 26
Valorizzazione attività ittiche
Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche ai sensi della Legge regionale 14/ 12/ 1979 n. 3, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma di Lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1984. (Cap. 24400)
Art. 27
Interventi per il turismo sociale e il tempo libero. Modificazioni e integrazioni
Per gli interventi di cui alle Leggi regionali 14/ 3/ 1975 n. 16 e 23/ 6/ 1978 n. 19 e successive modificazioni in materia di attività turistiche ed alberghiere, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad integrare e a modificare le seguenti autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 25660 - Contributi in conto ammortamento a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti pubblici di diritto pubblico, enti e associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero ed a privati singoli od associati sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3 lett. c) e d) ed art. 5 lett. a) b) c) Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16; Legge regionale 23/ 6/ 1978 n. 19) 1984: - L.200.000.000 1985: - L.500.000.000;
b) Cap. 25640 - Contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli o associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lett. a) e b), ed art. 5 lett. d) ed e), Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16) 1984: - L.6.000.000.000;
c) Cap. 25641 - Contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero ed a privati singoli o associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3 lett. a) e b) ed art. 5, lett. d) ed e), Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16). Quota a carico dello Stato( cni) 1984: + L.7.000.000.000 1985: + L.3.234.000.000.
Le ulteriori autorizzazioni di spesa disposte dalla lettera c) del presente articolo, costituiscono il recepimento dell' assegnazione statale a valere sulla Legge 17/ 5/ 1983 n. 217 Sito esterno.
Gli impegni eventualmente assunti sul Cap. 25640 sono trasferiti d' ufficio, limitatamente all'importo di Lire 6.000.000.000, al Cap. 25641.
Art. 28
Forme associative del commercio
Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali in favore degli interventi previsti dalla Legge regionale 29 agosto 1974 n. 47, per le forme associative del commercio, sono apportate le seguenti riduzioni:
- Cap. 26400 - Contributi annui costanti decennali a favore di gruppi di acquisto di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nel commercio al dettaglio nella fase di approvvigionamento delle merci. (Art. 4 Legge regionale 29/ 8/ 1974 n. 47) 1984: - L.290.000.000 1985: - L.290.000.000
- Cap. 26420 - Contributi in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e la espansione della cooperazione di consumo nella fase della vendita delle merci (Legge regionale 26/ 11/ 1973 n. 39; art. 1 Legge regionale 29/ 8/ 1974 n. 47) 1984: - L.353.000.000
- Cap. 26440 - Contributi annui costanti decennali a favore di cooperative ed altre forme societarie costituite fra esercenti il commercio al dettaglio e di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nella fase della vendita dele merci. (Art. 4 Legge regionale 29 agosto 1974 n. 47) 1984: - L.285.000.000 1985: - L.285.000.000
Art. 29
Consorzi fidi fra operatori turistici e commerciali
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere per il biennio 1984/ 1985 ulteriori contributi in capitale alle cooperative di garanzia o consorzi fidi costituiti fra operatori turistici e commerciali, a norma della Legge regionale 17/ 1/ 1983 n. 3, nella misura di Lire 100.000.000 annui. (Cap. 26450)
Art. 30
Strumenti urbanistici
Per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla Legge regionale 9/ 1/ 1975 n. 1, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere ulteriori contributi in capitale per un ammontare di spesa di Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985. (Cap. 30550)
Art. 31
Conservazione centri storici
Per la realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei centri storici la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere ulteriori contributi in capitale a norma della Legge regionale 7/ 1/ 1974 n. 2, per un ammontare di spesa di Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985. (Cap. 30850)
Art. 32
Attività di studio, pianificazione, progettazione dell'IDROSER
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata, per il triennio 1984- 1986, a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione della IDROSER Spa costituita a norma della Legge regionale 5/ 6/ 1975 n. 44, per l'importo di Lire 2.000.000.000 annui. (Cap. 35800)
Art. 33
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare negli esercizi 1984/ 1985 il 40% dei fondi ammessi al finanziamento con delibera CIPE 22/ 12/ 1983, sulla disponibilità di cui all'art. 21 della Legge 26/ 4/ 1983 n. 130 Sito esterno per la realizzazione dei seguenti progetti:
Progetto Po - Disinquinamento idrico (Cap. 37346) 1984: L.9.252.000.000 1985: L.9.252.000.000
Acquedotto Romagna - Condotta Isola Montecasale (Cap. 35730) 1984: L.10.026.000.000 1985: L.10.026.000.000
In deroga a quanto disposto dalla Legge regionale 24/ 3/ 1975 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, per le opere da realizzare con i finanziamenti assegnati alla Regione Emilia - Romagna di cui al 1 comma del presente articolo, la cui esecuzione viene affidata in concessione ai Comuni o Consorzi, valgono le seguenti particolari prescrizioni:
a) i finanziamenti agli Enti concessionari verranno erogati, quanto al 20% dell'importo progettuale approvato, previa presentazione dei verbali di consegna dei lavori e della contestuale dichiarazione di apetura dei cantieri, con riferimento a ciascun appalto effettuato.
Gli ulteriori pagamenti saranno successivamente disposti previa presentazione di stati di avanzamento dei lavori e/ o di altri equipollenti documenti giustificativi di spesa non inferiori al 20% del predetto importo progettuale e previa dimostrazione di avere effettivamente erogato i finanziamenti precedentemente erogati.
L'ultima somministrazione, pari al 10%, verrà comunque effettuata dopo l'approvazione degli atti di collaudo dei lavori;
b) compete alla Giunta regionale l'approvazione di perizie di varianti sostanziali e suppletive per l'impiego degli imprevisti e di eventuali economie.
Per quanto non previsto dalla presente norma, continuano ad avere applicazione le disposizioni della Legge regionale n. 18 del 24/ 3/ 1975 e successive integrazioni e modifiche.
Art. 34
Opere fognarie e impianti di depurazione
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a ridurre, nel biennio 1984- 1985, le seguenti spese autorizzate da precedenti leggi regionali in materia di opere fognarie e impianti di depurazione:
- Cap. 37320 - Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione. (Legge regionale 15/ 11/ 76 n. 47, art. 3,2 comma) 1984: - L.4.760.000.000 1985: - L.3.500.000.000;
- Cap. 37370 - Contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue nei centri rivieraschi della costa emiliano - romagnola per la lotta contro l'eutrofizzazione delle acque del Mare Adriatico. (Legge regionale 15/ 11/ 76 n. 47, art. 2 e art. 3, 2 comma) 1984: - L.1.000.000.000.
Art. 35
Consolidamento abitati
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare le seguenti ulteriori somme per la realizzazione di interventi previsti a norma della Legge 9/ 7/ 1908 n. 445 Sito esterno e successive modificazioni. (Cap. 39050) 1984: + L.500.000.000 1985: + L.500.000.000 1986: + L.1.000.000.000.
Art. 36
Piani di bacino idrografico interregionale
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare un' ulteriore somma di Lire 500.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1984, per gli studi, la progettazione dei piani di bacino idrografico regionale e per il concorso nell'elaborazione dei piani di bacino idrografico interregionale. (Cap. 39051).
Art. 37
Opere idrauliche
Per la realizzazione di interventi in materia di opere idrauliche> sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
- Cap. 39200 - Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna. (Legge regionale 6/ 7/ 1974 n. 27 - art. 5 - Legge regionale 24/ 1/ 1975 n. 5; Legge regionale 1/ 7/ 1976 n. 24) 1985: + L.2.000.000.000 1986: + L.2.000.000.000;
- Cap. 39300 - Interventi della Regione riguardanti le opere idrauliche di qualsiasi categoria nei bacini idrografici a carattere regionale. (Legge regionale 6/ 7/ 1974 n. 27; art. 89 DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno) 1985: + L.1.000.000.000 1986: + L.3.000.000.000.
Art. 38
Contributi alla Spa SAPIR di Ravenna La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere alla Spa SAPIR di Ravenna un contributo straordinario, per l'esercizio 1984, di Lire 1.000.000.000 per il finanziamento di opere e impianti portuali necessari al funzionamento del terminal merci. (Cap. 41110).
Il contributo è erogato dalla Giunta regionale, con proprio atto, acquisito il parere della competente Commisione consiliare.
L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3 della Legge regionale 14/ 7/ 1983 n. 25 è soppressa. (Cap. 41100).
Art. 39
Porti comunali e regionali
Per gli interventi previsti dalla Legge regionale 27 aprile 1976 n. 19 " Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia - Romagna ", la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a disporre i seguenti ulteriori stanziamenti per l' esercizio finanziario 1986:
- Cap. 41250 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali. (Art. 9 lett. c) Legge regionale 27/ 4/ 1976 n. 19) L.900.000.000;
- Cap. 41280 - Spese per l'illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonchè del verde pubblico nei porti regionali. (Art. 9 lett. e) Legge regionale 27/ 4/ 1976 n. 19) L.70.000.000;
- Cap. 41570 - Contributi in capitale ai Comuni e loro Consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali. (Art. 9 lett. f) Legge regionale 27/ 4/ 1976 n. 19) L.50.000.000.
Art. 40
Piano regionale dei trasporti
Per la redazione del piano regionale dei trasporti a norma dell'art. 3 e segg. della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata per il triennio 1984/ 1986, l'ulteriore spesa di Lire 950.000.000 per il completamento del piano. (Cap. 43020) 1984: L.350.000.000 1985: L.300.000.000 1986: L.300.000.000.
Art. 41
Collegamento stradale Cispadano
Per gli studi e la progettazione tecnico economica del nuovo collegamento stradale Cispadano è autorizzata la ulteriore somma di Lire 220.000.000 nell'esercizio 1984, a norma della Legge regionale 19/ 5/ 1980 n. 38. (Cap. 45100).
Art. 42
Centri attrezzati per la movimentazione e lo smistamento delle merci
Per la realizzazione degli interventi previsti dalla Legge regionale 28 agosto 1979 n. 27, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare le ulteriori seguenti somme:
- Cap. 45580 - Progetto per l'assetto regionale della rete di servizi alle imprese di trasporto e per la razionalizzazione della struttura produttiva di settore( cni) 1984: L.600.000.000 1985: L.600.000.000;
- Cap. 45650 - Contributi in conto capitale alle Province ed ai Comuni per la partecipazione azionaria alle società per i due centri intermodali di Bologna - Ferrara e Parma. (Legge regionale 28/ 8/ 1979 n. 27) 1984: L.350.000.000.
Art. 43
Salvo gli effetti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la Legge regionale 30 luglio 1974 n. 34.
Art. 44
Promozione delle attività culturali
Per gli interventi volti alla promozione e diffusione della cultura, ai sensi della Legge regionale 13/ 12/ 1973 n. 428 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare per gli esercizi finanziari 1984 e 1985, la somma annuale di Lire 4.600.000.000. (Cap. 70550).
Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma, è altresì autorizzato un contributo per lo svolgimento delle " Manifestazioni Verdiane " pari a Lire 400.000.000 per l'esercizio 1984 e Lire 400.000.000 per l'esercizio 1985. (Cap. 70560).
Art. 45
Orchestra stabile dell'Emilia - Romagna
Per i fini di cui alla Legge regionale 10/ 11/ 1977 n. 43 " Contributo all'Orchestra Sinfonica dell'Emilia - Romagna - Arturo Toscanini ", è disposta un' autorizzazione di spesa di Lire 900.000.000 per ciascuno degli esercizi 1984, 1985 e 1986. (Cap. 70600).
Il 3 comma dell'art. 3 della Legge regionale 10/ 11/ 1977 n. 43 è così sostituito:
" La liquidazione è disposta in via anticipata, in unica soluzione con lo stesso atto deliberativo di approvazione del programma. "
Art. 46
A norma di quanto disposto al 3 comma dell'art. 30 della Legge regionale 27/ 12/ 1983 n. 428 le autorizzazioni di spesa a valere sul Cap. 70750, sono ridotte in ragione di Lire 300.000.000 per il 1984 e di Lire 800.000.000 per il 1985 in favore degli interventi previsti dalla sopracitata legge regionale.
A decorrere dall'esercizio 1984, è autorizzata l'iscrizione nel Bilancio regionale del Fondo unico regionale, di cui all'art. 30 della Legge regionale 27/ 12/ 1983 n. 42, distinto in due appositi capitoli di spesa, destinati al finanziamento di spese per investimenti e di spese correnti di sviluppo, recanti le seguenti autorizzazioni di spesa:
- Cap. 70755 " Fondo unico regionale - Spese correnti "( cni) Esercizio 1984: L.900.000.000 Esercizio 1985: L.900.000.000;
- Cap. 70760 " Fondo unico regionale - Spese d' investimento " ( cni) Esercizio 1984: L.1.300.000.000 Esercizio 1985: L.1.800.000.000.
Art. 47
Borse di studio " Collegio Mondo Unito "
Il 2 comma dell'art. 4 della Legge regionale 5/ 5/ 1983 n. 14, è così sostituito:
" L'importo delle borse di studio 1982/ 83 e 1983/ 84 è devoluto coi fondi stanziati nell'apposito capitolo del Bilancio per l'esercizio finanziario 1984. " (Cap. 72645).
Art. 48
Opere urgenti di edilizia scolastica
Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma del DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese (Cap. 73060): 1984: L.200.000.000 1985: L.133.000.000 1986: L.700.000.000.
Fra l'art. 4 e l'art. 5 della Legge regionale 22/ 5/ 1980 n. 39 è inserito il seguente art. 4 bis:
" Per l'erogazione dei fondi di cui alla presente legge l' amministrazione regionale può ricorrere all'istituto del funzionario delegato o alla emissione del mandato di pagamento. "
Art. 49
Strutture formativo professionali
Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per la realizzazione di strutture formativo professionali sono così modificate:
- Cap. 75300 " Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l' acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale. (Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 19 art. 28) " 1984: L.900.000.000 1985: L.880.000.000;
- Cap. 75301 " Contributi alle Province e ai Comuni per l' acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale " 1984: L.5.300.000.000 1985: L.3.270.000.000 1986: L.500.000.000.
Art. 50
Compensi ai componenti del Comitato di controllo dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia
Ai componenti del Comitato di controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia - Romagna, nel turno annuale in cui la presidenza del collegio spetta alla Regione Emilia - Romagna, sono estese le indennità e i rimborsi previsti per i componenti del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali dalla Legge regionale 21 agosto 1981 n. 23, con la sola esclusione dell'indennità mensile prevista dall' art. 3 della suddetta legge per i presidenti.
Le eventuali modifiche apportate agli emolumenti economici dei componenti del Comitato regionale di controllo sono estese anche ai componenti del Comitato di controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia - Romagna.
Art. 51
Fondo regionale infrastrutture economiche e territoriali
E' istituito il Fondo regionale per le infrastrutture economiche e territoriali - FRIET, al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di preminente interesse regionale.
Tale fondo finanzia progetti rientranti nelle materie di competenza regionale, secondo quanto esposto nel successivo 4 comma, presentati alla Regione da Comuni, Province, loro Consorzi, Comunità montane, società con partecipazione degli Enti locali.
Al finanziamento sono ammessi i progetti che prevedano investimenti congruenti con il programma regionale di sviluppo e aventi rilevanza regionale.
I progetti devono anche prevedere la dimensione del rilievo occupazionale diretto o indotto che promuoveranno.
I progetti debbono rientrare in uno o più dei seguenti settori:
- centri annonari
- sedi o strutture fieristiche
- centri di movimentazione merci
- acquedottistica industriale, infrastrutture tecnologiche, urbane, innovative
- infrastrutture turistiche
- strutture per servizi culturali
- parchi e aree di interesse ambientale
- altre opere pubbliche rilevanti.
L'ammontare complessivo del progetto non deve essere inferiore a Lire 1.500 milioni.
I progetti debbono essere realizzati entro un periodo massimo di 3 anni dalla consegna dei lavori.
I progetti debbono essere accompagnati dal piano finanziario deliberato dagli enti richiedenti e da una analisi tecnico - economica relativa alle forme ed ai criteri di gestione corrente.
Per gli interventi localizzati in aree montane, sono ammessi al finanziamento previsto nel precedente secondo comma i progetti che prevedano investimenti aventi uno o più dei seguenti requisiti:
a) siano in grado di attivare nuovi posti di lavoro e di consolidare gli attuali livelli occupazionali;
- b) promuovano l'uso razionale delle risorse locali;
- c) siano destinati a migliorare la dotazione dei servizi.
I progetti di cui al precedente comma debbono prevedere un ammontare complessivo di progetto non inferiore a Lire 500 milioni, debbono essere realizzati entro un periodo massimo di 3 anni dalla consegna dei lavori ed essere accompagnati dal piano finanziario e dall'analisi tecnico - economica previsti nei precedenti settimo e ottavo comma.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio atto, disciplina le procedure e le modalità per l'istruttoria dei progetti, di cui al presente articolo.
Il fondo, di cui al presente articolo, ha carattere straordinario e durata triennale 1984, 1985, 1986.
Per la dotazione del fondo, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare, istituendo appositi capitoli di spesa (Capp. 86997- 86998) nel Bilancio poliennale 1984- 1986 Lire 80 miliardi in conto capitale e 2,5 miliardi per contributi in annualità.
Per la concessione dei contributi in capitale la spesa riconosciuta ammissibile, per ogni singolo progetto, non può superare il tetto massimo del 50% del costo complessivo, ed il 70% per gli interventi localizzati in aree montane.
Per i contributi in annualità, è concesso un concorso regionale nella misura massima del 7% della spesa ammissibile, per la durata massima di anni 10, compreso il periodo di preammortamento;
la spesa ritenuta ammissibile può raggiungere il 100% del costo complessivo del progetto.
Qualora i progetti siano presentati da società con partecipazione degli Enti locali, i contributi in conto capitale possono essere destinati, qualora lo preveda il piano finanziario allegato al progetto, ad apporti di capitale sociale da parte degli Enti locali soci.
Per la concessione dei finanziamenti previsti nel presente articolo, la presentazione alla Regione dei progetti da parte degli enti interessati deve essere effettuata entro il 15 giugno 1984.
Per gli interventi localizzati in aree montane il termine di presentazione è il 15 luglio 1984.
La Giunta regionale, effettuata l'istruttoria dei progetti pervenuti, propone al Consiglio regionale, entro il 15 settembre 1984, l'elenco dei progetti da ammettere al contributo e l' ammontare dei relativi finanziamenti. Il Consiglio, nei 30 giorni successivi, delibera.
Art. 52
Interventi per la promozione della pratica sportiva. Modificazioni e integrazioni
Per le iniziative previste dalla Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 20 " Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero " la Regione Emilia -Romagna è autorizzata ad integrare e a modificare le seguenti autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:
- Cap. 78720 " Contributi in conto capitale a favore dei Comuni per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'acquisto di opere e attrezzature a carattere sportivo e ricreativo. (Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 20) " 1984: + L.222.000.000;
- Cap. 78735 - Contributi annui costanti per la durata di 15 anni sui mutui contratti dai Comuni e dalle Comunità montane per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico.
Nuovo limite di impegno di Lire 60.000.000 a decorrere dall' esercizio 1985;
- Cap. 78730 - Contributi una tantum per l'attuazione o il sostegno di iniziative sportive e ricreative 1984: + L.300.000.000 1986: + L.150.000.000;
- Cap. 78750 - Contributi in conto interessi a favore dell' associazionismo sportivo e dei privati per la costruzione, l' ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione di impianti destinati ad attività sportive e per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo. (Art. 10, legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 20).
Soppressione del limite di impegno autorizzato da precedenti leggi regionali: 1984: - L.54.500.000 1985: - L.60.000.000;
- Cap. 78770 - Contributi una tantum per l'attuazione ed il sostegno di iniziative a carattere ricreativo nel tempo libero dei giovani. (Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 20) 1984: + L.250.000.000 1986: + L.200.000.000.
Sono revocati i contributi in annualità formalmente assegnati agli Enti locali, a norma della Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 20 sui mutui contratti dagli stessi Enti locali entro il 31/ 12/ 1983.
La revoca è effettuata in seguito al disposto della Legge 27/ 12/ 1983 n. 730 Sito esterno che prevede l'accollo da parte dello Stato dell'intero onere di ammortamento.
Art. 53
All'art. 8 della Legge regionale 24 luglio 1979 n. 20 è aggiunto il seguente comma:
" I contributi annui costanti potranno essere erogati dalla Regione direttamente agli Enti interessati qualora ne facciano espressa richiesta. "
Art. 54
Trasferimento di autorizzazioni di spesa dal 1983 al 1984 finanziate con assegnazioni a destinazione specifica dello Stato
Le sottoelencate autorizzazioni di spesa per complessive Lire 48.438.835.586 finanziate con assegnazioni statali vincolate e disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuno notati sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1983 sono trasferite all'esercizio finanziario 1984 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1983:
1) Lire 354.081.267 - Contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere. (Cap. 10615);
2) Lire 2.525.000.000 - Contributi in capitale alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti sociali (Art. 5, Legge regionale 19/ 8/ 1976 n. 36). Quota a carico dello Stato (Cap. 10925);
3) Lire 450.000.000 - Interventi in conto capitale, per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici del Regolamento CEE n. 1760/ 1978 riguardanti l'agricoltura e le foreste in zone svantaggiate non comprese nei territori classificati montani. (Cap. 15135);
4) Lire 1.358.000.000 - Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica ad uso irriguo di competenza regionale. Quota a carico dello Stato (art. 1, lett. d) Legge 26 febbraio 1982 n. 53 Sito esterno). (Cap. 16460);
5) Lire 319.457.200 - Concessione di contributi alle associazioni dei produttori per la istituzione di una rete di informazione contabile agricola in attuazione del Regolamento n. 79/ 1965 CEE del 15 giugno 1965 modificato dal Regolamento CEE n. 2910/ 1973, e per assistenza tecnica e di gestione alle aziende ed alle cooperative agricole (art. 20/ bis Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18080);
6) Lire 1.293.036.000 - Spese per l'attività sperimentale, dimostrativa e di ricerca applicata nel campo dell'analisi dei terreni e foliare (art. 7, Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31 e art. 66, 1 comma, DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno). (Cap. 18085);
7) Lire 99.146.826 - Attività di informazione socio - economica in agricoltura (art. 48, Legge 9 maggio 1975 n. 153 Sito esterno; Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18, articolo 43 e seguenti). (Cap. 18160).
Tale somma viene iscritta per effetto del disimpegno di somme stanziate sul medesimo capitolo negli esercizi precedenti;
8) Lire 357.250.000 - Contributi in conto interessi alle aziende agricole singole o associate per la realizzazione di investimenti in impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili. Quota a carico dello Stato (Legge 29 maggio 1982 n. 308 Sito esterno, art. 12). (Cap. 18215);
9) Lire 304.000.000 - Contributi alle associazioni dei produttori agricoli ed alle loro unioni regionali, per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione e qualificazione delle produzioni del settore per il quale sono riconosciute (Legge 20 ottobre 1978 n. 674 Sito esterno, art. 10). (Cap. 18570);
10) Lire 2.300.000.000 - Contributi al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni regionali (art. 9, 1 e 2 comma della Legge 20/ 10/ 1978 n. 674 Sito esterno). (Cap. 18580);
11) Lire 1.000.000.000 - Contributi in capitale, in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi su mutui, in favore di imprenditori agricoli, per il finanziamento di piani di sviluppo aziendale (art. 18, Legge 9 maggio 1975 n. 153 Sito esterno; artt. 11 lett. a) e 12, Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18, art. 12 Legge regionale 23/ 4/ 1980 n. 26). (Cap. 18895);
12) Lire 6.024.000.000 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici. (Cap. 20030).
Sullo stesso capitolo è disposta l'iscrizione della somma di Lire 1.021.970.000 risultante dal mancato impegno nell'esercizio 1983 di autorizzazioni di spesa già disposte in favore dei Capitoli nn. 10925 e 12400 e rispettivamente per Lire 720.000.000 e per Lire 301.970.000. Tale devoluzione avviene all'interno delle possibili destinazioni previste dalla legge;
13) Lire 251.326.000 - Spese per la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, per la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare; funzioni delegate ai sensi dell'art. 77 lett. a) del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno. (Cap. 20080);
14) Lire 125.787.000 - Interventi a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonchè delle società consortili miste (Legge 21/ 5/ 1982 n. 240 Sito esterno). (Cap. 21095);
15) Lire 91.500.000 - Contributi agli IACP per la formazione dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'art. 4, lett. f) della Legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno. Quota a carico dello Stato. (Legge regionale 30 agosto 1982 n. 41). (Cap. 32246);
16) Lire 194.000.000 - Assegnazioni agli IACP e ai loro consorzi, nonchè ai Comuni, di fondi per gli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui al 1 comma delle lett. a) e c) dell' art. 1 della Legge 5/ 8/ 1978 n. 457 Sito esterno " Norme per l'edilizia residenziale " (art. 35 Legge 5/ 8/ 1978 n. 457 Sito esterno). (Cap 32250).
Tale iscrizione risulta da disimpegno di somme stanziate negli esercizi precedenti sul medesimo capitolo;
17) Lire 2.807.750.000 - Spese per oneri di preammortamento conseguenti all'aumento del tasso di riferimento per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata di cui all'art. 16 della Legge 457/ 1978 Sito esterno. (Cap. 32262).
Sullo stesso capitolo è disposta l'iscrizione della somma di Lire 4.134.595.304 risultante dal disimpegno nell'esercizio 1983 di spese stanziate sul Cap. 32260 negli esercizi precedenti.
Tale devoluzione avviene all'interno delle destinazioni previste dalla Legge 457/ 1978 Sito esterno;
18) Lire 30.000.000 - Spese per la delega di funzioni amministrative alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini, in attuazione dell'art. 2 della Legge 24/ 12/ 1979 n. 650 Sito esterno, recante ulteriori norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (Legge regionale 24 marzo 1980 n. 19). (Cap. 37000);
19) Lire 51.183.212 - Interventi per la ricerca ambientale (Legge regionale 31/ 8/ 1978 n. 39). (Cap. 37150).
Le iscrizioni di cui ai precedenti punti 18) e 19) della presente legge sono state effettuate per il mancato impegno nel 1983 dello stanziamento autorizzato sul Cap. 37050.
Tale devoluzione è all'interno delle possibili destinazioni previste dalla legge;
20) Lire 6.695.394 - Spese per l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria della motonave Daphne, ivi comprese le spese per il completamento e rinnovo della strumentazione scientifica e di navigazione. (Cap. 37180);
21) Lire 440.000.000 - Interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale (art. 5 Legge regionale 24/ 1/ 1977 n. 2). (Cap. 38065);
22) Lire 2.886.788.000 - Interventi della Regione riguardanti le opere irdauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna (Legge regionale 6/ 7/ 1974 n. 27; art. 39 DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno). (Cap. 39305);
23) Lire 3.357.486.553 - Interventi urgenti in materia di opere per le vie navigabili (art. 3 DL 7/ 5/ 1980 n. 152 Sito esterno convertito in Legge 7 luglio 1980 n. 298 Sito esterno). (Cap. 41970);
24) Lire 252.579.585 - Fondo nazionale trasporti parte corrente (Legge 10/ 4/ 1981 n. 151 Sito esterno). (Cap. 43215);
25) Lire 16.177.622.000 - Contributi in capitale per l'acquisto di veicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori nonchè per opere ed impianti fissi di particolare rilevanza tecnologica e strettamente pertinenti all'esercizio del trasporto stesso. Quota a carico dello Stato (art. 38, 1 comma, punto 1 Legge regionale 1/ 12/ 1979 n. 45; art. 11 Legge 10/ 4/ 1981 n. 151 Sito esterno). (Cap. 43226);
26) Lire 53.984.245 - Fondo regionale per gli asili nido. Destinazione dell'assegnazione statale sulla Legge 29/ 11/ 1977 n. 891 Sito esterno, in materia di asili nido. Contributi nelle spese di gestione (Legge regionale 17 del 21/ 6/ 1978). (Cap. 58425);
27) Lire 166.597.000 - Fondo regionale per gli asili nido. Contributi per la costruzione, riattamento, impianto e arredamento di asili nido. (Cap. 58436);
28) Lire 5.000.000 - Interventi per la disciplina della coltivazione dei molluschi lamellibranchi (Legge 192/ 1977 Sito esterno). (Cap. 62120).
Art. 55
Trasferimento all'esercizio 1985 di spese già autorizzate sull'esercizio 1983 finanziate con assegnazioni statali
A causa del mancato impegno sull'esercizio 1983 è riproposta l'autorizzazione di spesa, precedentemente disposta da leggi regionali, a carico dell'esercizio finanziario 1985, in ragione dei tempi tecnici di esecuzione della spesa stessa, per i sottoelencati interventi finanziati da mezzi statali:
1) Lire 2.000.000.000 - Interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino ed ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche a norma dell'art. 5 della Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29 da corrispondere in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale secondo le modalità di cui all'art. 3, lett. c) 1 comma della Legge regionale 10 maggio 1973 n. 15. (Cap. 10725);
2) Lire 500.000.000 - Contributi in conto capitale per la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento dei centri per la fecondazione artificiale (art. 25, 1 comma Legge regionale 15 febbraio 1980 n. 11). (Cap. 10820);
3) Lire 1.570.556.000 - Interventi in capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al Regolamento CEE n. 1760/ 1978 del 25 luglio 1978 in anticipazione dei finanziamenti di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani. (Cap. 15175);
4) Lire 1.768.000.000 - Contributi per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione, per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (artt. 5 e 6 Legge 27/ 10/ 1966 n. 910 Sito esterno; artt. 1 e 2 Legge 30 giugno 1954 n. 493 Sito esterno; art. 104 legge 30 dicembre 1923 n. 3267 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. (Cap. 18070);
5) Lire 500.000.000 - Concessione di contributi " una tantum " di avviamento per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate (Legge regionale 26 ottobre 1979 n. 37 art. 11, lett. b). (Cap. 18095);
6) Lire 5.358.806.000 - Contributi in conto capitale alle aziende agricole o associate per la realizzazione di investimenti in impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili. Quota a carico dello Stato (Legge n. 308 del 29/ 5/ 1982 Sito esterno art. 12). (Cap. 18210);
7) Lire 2.500.000.000 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2 Legge regionale 4/ 4/ 1973 n. 20; art. 1, 1 comma lett. b) Legge regionale 25/ 5/ 1974 n. 19) (Cap. 18360). Tale iscrizione costituisce uno slittamento di stanziamento dal 1984 al 1985, la cui copertura finanziaria era assicurata dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1982;
8) Lire 1.500.000.000 - Contributi al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni regionali (art. 9, 1 e 2 comma della Legge 20/ 10/ 1978 n. 674 Sito esterno). (Cap. 18580);
9) Lire 125.787.000 - Interventi a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonchè delle società consortili miste (Legge 21/ 5/ 1982 n. 240 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. (Cap. 21095).
Art. 56
Iscrizioni di spesa al Bilancio 1984/ 1986 in corrispondenza di assegnazioni specifiche dello Stato introitate nel 1983 ma non iscritte fra le spese di quell'esercizio (Partite zoppe)
Le sottoelencate autorizzazioni di spesa per complessive Lire 35.215.883.916 concernenti assegnazioni dello Stato, le cui corrispondenti entrate sono state riscosse negli ultimi mesi dell'esercizio 1983, sono iscritte nella parte spesa della competenza dell'esercizio finanziario 1984 in ragione dell'epoca della loro erogazione da parte dello Stato a norma dell'art. 40, 4 comma, della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 di contabilità regionale:
1) Lire 16.144.000 - Contributi integrativi in capitale per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico (art. 23 Legge 2/ 5/ 1975 n. 153 Sito esterno; Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18, art. 11 lett. g) e art. 13). (Cap. 10730);
2) Lire 5.990.000 - Contributi per la promozione e l'agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa, attribuite alla competenza regionale a norma dell'art. 72 del DPR 24 aprile 1977 n. 616 Sito esterno.( DPR 18/ 4/ 1979 Sito esterno - GU 50/ 79). (Cap. 14590);
3) Lire 7.393.000 - Concessione di contributi in conto interessi integrativi in aggiunta a contributi di cui all'art. 23 della Legge 9/ 5/ 1975 n. 153 Sito esterno per lo sviluppo delle coltivazioni foraggere in favore di imprenditori agricoli operanti in zone montane svantaggiate (art. 10, 3 comma, Legge 10/ 5/ 1976 n. 352 Sito esterno - Attuazione direttive CEE n. 268 e n. 273; Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18, art. 13, 4 comma). (Cap. 15150);
4) Lire 2.952.000.000 - Concorso negli interessi e contributo nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli istituti o enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche. (Cap. 19530);
5) Lire 4.642.000.000 - Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti o enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. (Cap. 19550);
6) Lire 440.000 - Contributi in capitale per l'acquisto di veicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori nonchè per opere ed impianti fissi di particolare rilevanza tecnologica e strettamente pertinenti all'esercizio del trasporto stesso. Quota a carico dello Stato. (Art. 38, 1 comma, punto 1 Legge regionale 1/ 12/ 1979 n. 45; art. 11 Legge 10/ 4/ 1981 n. 151 Sito esterno). (Cap. 43226);
7) Lire 36.858.000 - Fondo regionale per gli asili nido. Destinazione dell'assegnazione statale sulla Legge 29/ 11/ 77 n. 891 Sito esterno in materia di asili nido. Contributi nelle spese di gestione (Legge regionale n. 17 del 21/ 6/ 1978). (Cap. 58425).
Sono autorizzati nella parte spesa i seguenti accantonamenti a fondo globale della competenza degli esercizi finanziari 1984/ 1985/ 1986, per un importo corrispondente ad assegnazioni statali introitate negli ultimi mesi del 1983, di cui si prevede l'utilizzo in ragione dei tempi tecnici di erogazione della spesa secondo le imputazioni sottodescritte:
- Cap. 86610 - Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell' art. 12 della Legge 16/ 5/ 1970 n. 281 Sito esterno ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato. Spese correnti di sviluppo. Accantonamento per il progetto di legge regionale sull'assistenza sociale 1984: L.1.000.118.140 1985: L.1.350.000.000;
- Cap. 86620 - Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell' art. 12 della Legge 16/ 5/ 1970 n. 281 Sito esterno ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato. Spese di investimento di sviluppo.
Accantonamento per eventuali maggiori oneri derivanti dall' erogazione di contributi in conto interessi previsti dalle Leggi 153/ 75, 352/ 76 e 423/ 82 1986: L.25.204.940.776.
Art. 57
Trasferimento agli esercizi 1984/ 1985/ 1986 di autorizzazioni di spesa relative al 1983 finanziate con mezzi regionali
Le sottoelencate autorizzazioni di spesa ammontanti a complessive Lire 48.259.492.960 già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi sono trasferite agli esercizi finanziari 1984/ 1985/ 1986 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1983:
1) Lire 195.000.000 - Spese per la formazione di una cartografia regionale. (Legge regionale 19/ 4/ 1975 n. 24). (Cap. 03850) Eserciizo 1984;
2) Lire 175.000.000 - Spese per la elaborazione di dati e per le indagini statistiche concernenti le rilevazioni censuarie 1981, nonchè le rilevazioni in campo agricolo di cui alla decisione n. 518 del Consiglio della CEE del 6/ 7/ 1981. (Cap. 03920) esercizio 1984;
3) Lire 1.000.000.000 - Contributi in capitale a favore delle iniziative previste dal Regolamento CEE 1944/ 1981, per l'adattamento e l'ammodernamento delle strutture di produzione di carni bovine, ovine e caprine. (Cap. 10742) Esercizio 1985;
4) Lire 1.900.000.000 - Contributi in capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale. (Artt. 11 e 12 Legge 27/ 12/ 1977 n. 984 Sito esterno) (Cap. 16112) Esercizio 1985;
5) Lire 4.180.000.000 - Contributi in capitale per la realizzazione del programma regionale di nuove opere di bonifica. ( RDL 13/ 12/ 1933 n. 215) (Cap. 16450) Esercizio 1984: L.2.180.000.000 Esercizio 1985: L.2.000.000.000;
6) Lire 500.000.000 - Contributi in conto capitale a favore di consorzi - fidi fra piccole e medie industrie. (Legge regionale 2 maggio 1983 n. 13) (Cap. 21097) Esercizio 1986;
7) Lire 256.000.000 - Contributi in conto capitale alle cooperative e forme associative per la realizzazione di investimenti previsti dai progetti relativi allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra i giovani, non finanziabili ai sensi della vigente legislazione. (Legge regionale 27/ 7/ 1982 n. 33) (Cap. 21165) Esercizio 1984;
8) Lire 3.896.291.485 - Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti locali territoriali, ad enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere. (Art. 3, lett. a) e b), e art. 5 lett. d) ed e) Legge regionale 14 marzo 1975 n. 16) (Cap. 25640) Esercizio 1984;
9) Lire 246.500.000 - Concessione di contributi in capitale a Comuni e loro Consorzi, ovvero a società e consorzi fra Enti locali ed enti pubblici di diritto pubblico, od associazioni di produttori, cooperative di produttori od altri operatori di mercato, per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso. (Artt. 2 e 3, Legge regionale 30/ 5/ 1975 n. 38; Legge regionale 7/ 11/ 1979 n. 42) (Cap. 27000) Esercizio 1984;
10) Lire 1.000.000.000 - Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici. (Legge regionale 7/ 1/ 1974 n. 2) (Cap. 30850) Esercizio 1984;
11) Lire 100.000.000 - Spese per la redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e per la tutela delle acque. (Art. 8 Legge regionale 1/ 2/ 1983 n. 9) (Cap. 37250) Esercizio 1984;
12) Lire 3.101.511.575 - Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione. (Legge regionale 15/ 11/ 1976 n. 47 art. 3, 2 comma) (Cap. 37320) Esercizio 1984;
13) Lire 719.342.900 - Contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi per opere, acquisti e forniture necessari per la campagna sperimentale di defosfatazione negli impianti di depurazione per la lotta all'eutrofizzazione sulla costa adriatica. (Legge regionale 31/ 8/ 1978 n. 39 art. 3) (Cap. 37327) Esercizio 1984;
14) Lire 42.000.000 - Contributi agli Enti locali per interventi di movimentazione acque finalizzati alla depurazione nei bacini idrici maggiormente inquinati. (Cap. 37328) Esercizio 1984;
15) Lire 5.890.000.000 - Contributi in capitale ai Comuni e loro Consorzi per la installazione di impianti e dispositivi volti allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi derivanti dai processi produttivi e di depurazione. (Legge regionale 19/ 5/ 1980 n. 37) (Cap. 37335) Esercizio 1985;
16) Lire 800.000.000 - Contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue nei centri rivieraschi della costa emiliano - romagnola per la lotta contro l'eutrofizzazione delle acque del Mare Adriatico. (Legge regionale 15/ 11/ 1976 n. 47, art. 2 e art. 3, 2 comma) (Cap. 37370) Esercizio 1984;
17) Lire 1.657.600.000 - Interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale. (Art. 5, Legge regionale 24/ 1/ 1977 n. 2) (Cap. 38060) Esercizio 1985: L.57.600.000 Esercizio 1986: L.1.600.000.000;
18) Lire 350.000.000 - Interventi per l'ampliamento e il miglioramento del patrimonio forestale del " Basso Ferrarese ". (Legge regionale 24/ 1/ 1975 n. 68 art. 2, 1 comma, lett. a) (Cap. 38240) Esercizio 1984;
19) Lire 40.000.000 - Interventi straordinari della Regione per il completamento del trasferimento dell'abitato di Succiso, in comune di Ramiseto (Reggio Emilia). (Legge regionale 27/ 4/ 1976 n. 20) (Cap. 39100) Esercizio 1984;
20) Lire 490.000.000 - Interventi della Regione riguardanti le opere idrauliche di qualsiasi categoria nei bacini idrografici a carattere regionale. (Legge regionale 6/ 7/ 1974 n. 27; art. 89, DPR 24/ 7/ 1977 n. 161 Sito esterno) (Cap. 39300) Esercizio 1984;
21) Lire 25.000.000 - Contributi in capitale ai Comuni e loro Consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali. (Art. 9 lett. f) Legge regionale 27/ 4/ 1976 n. 19) (Cap. 41570) Esercizio 1984;
22) Lire 2.403.747.000 - Rimborso straordinario all'Azienda consorziale ACAP di Pianceza degli oneri sostenuti per la gestione effettuata dalla stessa azienda per conto dell'ente Regione Emilia - Romagna, relativamente alle linee ex SEASIFT, in base alla convenzione del 23/ 10/ 1979.( TU delle Ferrovie concesse RD 9/ 5/ 1912 n. 1447, artt. 186 e 187) (Cap. 43216) Esercizio 1984;
23) Lire 200.000.000 - Spesa per l'acquisto diretto di veicoli destinati al trasporto pubblico di linea per persone e da assegnare in uso alle imprese pubbliche e private esercenti il servizio. (Legge regionale 1/ 12/ 1979 n. 45, art. 38 punto 2) (Cap. 43230) Esercizio 1984;
24) Lire 9.000.000.000 - Contributi in capitale all'Azienda di Stato per le strade statali( ANAS) per l'eliminazione, sulla viabilità statale, delle strozzature esistenti ed il miglioramento della mobilità. (Art. 33 Legge regionale 6/ 9/ 1982 n. 44) (Cap. 45340) Esercizio 1985: L.3.550.000.000 Esercizio 1986: L.5.450.000.000;
25) Lire 2.000.000.000 - Contributi in capitale a Comuni, enti assistenziali pubblici o privati e alle associazioni di volontariato per l'attivazione di strutture socio - assistenziali. (Legge regionale 9/ 5/ 1983 n. 15) (Cap. 57650) Esercizio 1985;
26) Ire 546.000.000 - Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico artistico e culturale. (Legge regionale 28/ 6/ 1977 n. 28) (Cap. 70750) Esercizio 1984;
27) Lire 373.000.000 - Spese per la esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze.( DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno) (Cap. 73060) Esercizio 1984;
28) Lire 1.732.200.000 - Opere di edilizia residenziale universitaria comprendente l'acquisto, la costruzione, l' ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonchè le spese per arredamenti e attrezzature. (Legge regionale 8/ 9/ 1981 n. 36) (Cap. 73135) Esercizio 1984: L.732.200.000 Esercizio 1985: L.1.000.000.000;
29) Lire 900.000.000 - Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale. (Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 19 art. 28) (Cap. 75300). (Già autorizzati dal precedente articolo 49) Esercizio 1984;
30) Lire 2.900.000.000 - Contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il rispristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale. (Cap. 75301). (Già autorizzati dal precedente articolo 49) Esercizio 1984: L.1.500.000.000 Esercizio 1985: L.1.400.000.000;
31) Lire 32.300.000 - Sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre e impianti ginnico sportvi scolastici. ( DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno) (Cap. 78700). Esercizio 1984;
32) Lire 1.608.000.000 - Contributi in conto capitale a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione di impianti destinati ad attività sportive e per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo. (Art. 10, Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 20) (Cap. 78760) Esercizio 1984.
Art. 58
Slittamenti ad esercizi successivi di autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi regionali
E' disposto il trasferimento ad esercizi successivi delle seguenti autorizzazioni di spesa già disposte da precedenti leggi regionali:
1) Cap. 10726 - Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche, corrisposti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale. (Art. 5 Legge regionale 13/ 8/ 1973 n. 29 e art. 1, IV comma, Legge regionale 18/ 5/ 1974 n. 17) L.428.000.000 dal 1984 al 1985;
2) Cap. 21780 - Contributi in capitale a favore delle imprese artigiane singole o riunite in consorzi, che si insediano nelle zone di riequilibrio del territorio regionale. (Legge regionale 29/ 5/ 1979 n. 15) L.600.000.000 dal 1984 al 1985;
3) Cap. 25640 - Contributi in conto capitale a favore di Enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di Enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere. (Art. 3, lett. a) e b), ed art. 5 lett. d) ed e), Legge regionale 14/ 3/ 1975 n. 16, come modificato dalla Legge regionale 23/ 6/ 1978 n. 19) L.3.000.000.000 dal 1984 al 1986;
4) Cap. 37320 - Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione. (Legge regionale 15/ 11/ 1976 n. 47, art. 3 II comma) L.5.500.000.000 dal 1984 al 1985;
5) Cap. 37335 - Contributi in capitale ai Comuni e loro Consorzi per la installazione di impianti e dispositivi volti allo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi derivati dai processi produttivi e di depurazione. (Legge regionale 19/ 5/ 1980 n. 37) L.1.500.000.000 dal 1984 al 1986 L.2.000.000.000 dal 1985 al 1986;
6) Cap. 38060 - Interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale. (Art. 5 Legge regionale 24/ 1/ 1977 n. 2) L.800.000.000 dal 1984 al 1986.
Art. 59
Copertura finanziaria
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenuti nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte a norma dell'art. 5, II comma, della Legge regionale di contabilità 6/ 7/ 1977 n. 31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1984/ 1986, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 60
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, II comma della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 maggio 1984

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