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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 30

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1981 N. 42 " CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE IN ATTUAZIONE ALLA LEGGE STATALE 17 MAGGIO 1983 N. 217 - LEGGE QUADRO SUL TURISMO E INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30- 11- 1981 N. 42
Espandere area tit2 Titolo II - NORME TRANSITORIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30- 11- 1981 N. 42
Art. 1
Il secondo, il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 2 della Legge regionale 30- 11- 1981 n. 42 sono sostituiti dai seguenti:
" Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina " gli alberghi" e le " residenze turistiche - alberghiere". " " Sono " alberghi" le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella A dell'allegato e hanno non meno di sette camere destinate alla ricettività. " " Sono " residenze turistiche - alberghiere" le aziende che forniscono alloggio in almeno 7 unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B dell'allegato. "
Art. 2
Il primo comma dell'articolo 3 della Legge regionale 30- 11- 1981 n. 42 è sostituito dal seguente:
" Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate da 5, 4, 3, 2, 1 stelle se trattasi di " alberghi" e da 4, 3 e 2 stelle se trattasi di " residenze turistiche - alberghiere". Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva " lusso", previa autorizzazione del Comune, se in possesso di adeguati standards tipici degli esercizi di classe internazionale. "
Art. 3
All'articolo 7 della Legge regionale 30- 11- 1981 n. 42, rispettivamente dopo il 4 e 6 comma sono aggiunti i seguenti due commi:
" I titolari di " alberghi", i quali abbiano i requisiti per essere classificati a 5 stelle e, in più, standards tipici di carattere internazionale, che intendono far assumere all'azienda la denominazione aggiuntiva " lusso" devono farne richiesta al Comune, unitamente alla denuncia di cui al 4 comma. Alla richiesta gli interessati devono allegare una relazione nella quale siano analiticamente evidenziati e descritti gli standards aggiuntivi posseduti dall'azienda. "
" Il Comune autorizza l'assunzione della denominazione aggiuntiva " lusso" agli alberghi classificati a 5 stelle, previo nulla - osta della Giunta regionale che vi provvede sentito il parere di apposita commissione tecnica. La commissione tecnica è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è composta dall'assessore regionale al turismo o suo delegato, che la presiede, e da 4 esperti di cui 2 designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale. "
Art. 4
L'articolo 10 della Legge regionale 30- 11- 1981 n. 42 è sostituito dal seguente:
" La classifcazione degli " alberghi" è effettuata con l'attribuzione di 1, 2, 3, 4, 5 stelle sulla base del punteggio conseguito, ricavato dalla somma dei singoli punteggi corrispondenti posseduti e indicati nelle tabelle allegate.
Per l'autorizzazione all'assunzione della denominazione aggiuntiva " lusso" agli alberghi classificati a 5 stelle, gli standards posseduti dovranno essere valutati, previo controllo, nel loro complesso e dovranno essere considerati qualitativamente e quantitativamente sufficienti per un esercizio di lusso.
La classificazione delle " residenze turistico - alberghiere" è effettuata con l'attribuzione di 2, 3, 4 stelle, e con le modalità indicate al primo comma del presente articolo. "
Art. 5
I primi due commi dell'articolo 12 della Legge regionale 30- 11- 1981 n. 42 sono soppressi e sostituiti dal seguente:
" l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000. "
Art. 6
La data 31/ 12/ 1981, di cui al 3 comma dell'articolo 14 della Legge 30/ 11/ 1981 n. 42 Sito esterno, modificata in " 30/ 6/ 1985 " dall'articolo 5 della Legge regionale 18 gennaio 1983 n. 5, è ulteriormente modificata in:
" 31/ 12/ 1985 ".
Art. 7
Nella tabella A dell'allegato alla Legge regionale 30 novembre 1981 n. 42, la voce 2.011 - " acqua calda e fredda in tutte le camere: " è obbligatoria anche per gli " alberghi" classificati a 1 stella, mentre la voce 2.012 - " acqua fredda " è soppressa.
Art. 8
Nel " sommario" e nella tabella B dell'allegato alla Legge regionale 30/ 11/ 1981 n. 42 le parole " alberghi residenziali " sono sostituite da
" residenze turistico - alberghiere "
e i requisiti obbligatori nonchè i punteggi minimi previsti per gli alberghi residenziali a 5, 4 e 3 stelle sono riferiti alle residenze turistico - alberghiere rispettivamente classificabili a 4, 3 e 2 stelle.
Titolo II
NORME TRANSITORIE
Art. 9
L'assegnazione della classifica a stelle avviene in via definitiva a decorrere dall'1- 1- 1985.
Il termine del 1 gennaio 1983 di cui al primo comma dell'articolo 14 della Legge regionale 30/ 11/ 1981 n. 42 con le modifiche di cui all'articolo 4 della Legge regionale 18/ 1/ 1983 n. 5 costituisce, a tutti gli effetti, la fase intermedia di adeguamento dalla classifica per categorie alla classifica stelle. Dalla data predetta decorre il primo quinquennio di validità della classificazione a stelle.
I titolari di " alberghi" che hanno una capacità ricettiva non inferiore a 7 camere che acquisiscono alle loro aziende entro il 31- 12- 1984 requisiti " obbligati" mancanti ed, eventualmente, altri requisiti necessari per raggiungere il punteggio minimo previsto per una classifica superiore possono fare richiesta di adeguamento della classifica al Comune entro la data predetta.
Il Comune adotta i provvedimenti entro 30 giorni dalla richiesta e la eventuale nuova classifica ha validità dal 1 gennaio 1985 o dalla data del provvedimento comunale, se posteriore.
Gli alberghi che alla data del 31- 12- 1984 posseggono meno di 7 camere destinate alla ricettività o non hanno l'acqua calda e fredda in tutte le camere mantengono la classifica attribuita fino al 31- 12- 1985. Trascorso detto termine senza che siano realizzati i necessari interventi di adeguamento, il Comune procede alla revoca della classifica e alla conseguente revoca della licenza di " albergo".
Art. 10
I titolari di " alberghi" già classificati a 5 stelle per il quinquennio 1983- 1987 possono fare richiesta per assumere la denominazione aggiuntiva " lusso" alla propria azienda fino al 31- 12- 1986. Tale denominazione, qualora autorizzata, ha effetto solo per la restante parte del quinquennio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 giugno 1984

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