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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 32

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 1983 N. 3 " INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA O CONSORZI - FIDI TRA OPERATORI COMMERCIALI E TURISTICI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Art. 2
Il primo comma dell'art. 2 della Legge regionale 17 gennaio 1983 n. 3, è sostituito dai seguenti:
" Hanno titolo ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge le cooperative di garanzia ed i consorzi - fidi di primo grado, nonchè i consorzi di secondo grado costituiti tra i medesimi organismi, aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della Regione ed appartenenti d una o più delle categorie indicate all'articolo 1.
Tali organismi devono essere disciplinati da uno statuto che stabilisca, fra l'altro, che gli stessi, in caso di liquidazione, devono comunicare agli enti pubblici erogatori di contributi i motivi e le cause dello scioglimento.
I liquidatori devono procedere in accordo con tai enti pubblici alla destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e consortili (ove ne sia ammessa la restituzione) in misura non superiore all'importo versato. "

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