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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 32

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 1983 N. 3 " INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA O CONSORZI - FIDI TRA OPERATORI COMMERCIALI E TURISTICI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 16 giugno 1984

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'art. 1 della Legge regionale 17 gennaio 1983 n. 3, è sostituito dal seguente:
" Il contributo è corrisposto alle cooperative di garanzia o consorzi - fidi che abbiano svolto la propria attività fidejussoria nell'esercizio precedente e siano costituiti da almeno 50 soci al momento della presentazione della richiesta di contributo. "
Art. 2
Il primo comma dell'art. 2 della Legge regionale 17 gennaio 1983 n. 3, è sostituito dai seguenti:
" Hanno titolo ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge le cooperative di garanzia ed i consorzi - fidi di primo grado, nonchè i consorzi di secondo grado costituiti tra i medesimi organismi, aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della Regione ed appartenenti d una o più delle categorie indicate all'articolo 1.
Tali organismi devono essere disciplinati da uno statuto che stabilisca, fra l'altro, che gli stessi, in caso di liquidazione, devono comunicare agli enti pubblici erogatori di contributi i motivi e le cause dello scioglimento.
I liquidatori devono procedere in accordo con tai enti pubblici alla destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e consortili (ove ne sia ammessa la restituzione) in misura non superiore all'importo versato. "
Art. 3
Al secondo comma dell'art. 3 della Legge regionale 17 gennaio 1983 n. 3, le parole " ... ed il capitale sociale risultante versato dai soci alla data di presentazione della nuova domanda " sono sostituite dalle seguenti
" ... ed il capitale sociale risultante versato dai soci al termine dell'esercizio precedente ".
Art. 4
Il quarto comma dell'art. 3 della Legge regionale 17 gennaio 1983 n. 3, è sostituito dal seguente:
" Alle cooperative di garanzia ed ai consorzi - fidi nonchè ai consorzi di secondo grado possono inoltre essere concessi annualmente contributi diretti ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Detti contributi non potranno essere superiori all'1% del volume dei finanziamenti assistiti da garanzie in essere al termine dell'esercizio precedente ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 giugno 1984

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