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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 14
Cumulo dei contributo
I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altri contributi concessi per le stesse opere in base ad altre leggi regionali e e dello Stato, a condizione che non sia superato il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo, ove previsto, di cui al precedente art. 8.
Qualora vengano cumulati contributi di natura diversa tra quelli previsti all'art. 8 ed al successivo art. 15, essi dovranno riguardare stralci di lavori distinti e per essi dovranno essere adottati separti provvedimenti di liquidazione.

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