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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 6
Soggetti che possono beneficiare dei contributi
Possono concorrere ai benfici previsti dalla presente legge i soggetti appresso indicati:
a) enti locali territoriali, altri enti pubblici e rispettivi consorzi;
b) società a capitale misto pubblico o privato;
c) operatori privati singoli o associati.
I soggetti indicati ai punti a) e b) del precedente comma, interessati alle iniziative comprese nel programma di cui al precedente art. 4, debbono presentare domanda di contributo alla Regione.
Le domande debbono essere corredate da una relazione descrittiva, un progetto esecutivo, un preventivo di spesa ed un piano economico finanziario.

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