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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 9
Inizio e ultimazione dei lavori
I contributi regionali della presente legge sono concessi per realizzare opere non ancora iniziate alla data di pesentazione della domanda e per forniture non ancora eseguite. Per le opere fa fede l'attestato d' inizio lavori rilasciato dal Sindaco e per le forniture la data riportata sulla bolla di consegna.
Nel provvedimento di concessione viene indicato il termine entro il quale debbono essere ultimati i lavori ed eseguite le forniture. Tale termine non sarà inferiore ai 18 mesi e non superiore a 24. Alla scadenza potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 12 mesi dietro richiesta degli interessati motivata da cause di forza maggiore.

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