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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 19
Ricorsi
Contro le deliberazioni degli organi dei Consorzi è ammesso il ricorso in opposizione entro 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.
Contro le decisioni assunte dagli organi dei Consorzi di bonifica sui ricorsi predetti è ammessa, entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione delle relative deliberazioni, impugnativa alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
Ai ricorsi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del DPR 24 novembre 1971 n. 1199 Sito esterno.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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