Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 29/12/2009 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 02/05/1984
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984
Art. 10
Notifica
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate all'articolo precedente gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati; la notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta ai residenti all'estero.
Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della legge statale.