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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato16/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/07/2010

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 9
Contestazione
La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorveglianza e all'eventuale responsabile in solido.

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