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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Art. 10
Formazione dei piani regolatori generali ai fini della riduzione del rischio sismico
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, indirizzi per la formazione dei piani regolatori generali dei Comuni dichiarati sismici, al fine di farli corrispondere alle esigenze di riduzione del rischio sismico.
Detti indirizzi individuano, in particolare, criteri per il compimento di analisi di pericolosità e vulnerabilità del territorio, nonchè per assicurare la congruenza delle previsioni di piano a tali analisi e alle esigenze della protezione civile.
Il piano regolatore generlae, assunto in attuazione del presente articolo, è adottato ed approvato con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e sulla base di una verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche in essi contenute con le esigenze di riduzioni del rischio sismico.
Gli strumenti attuativi dei piani regolatori adottati in attuazione del presente articolo non sono soggetti al preventivo parere di cui all'articolo 13 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.

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