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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Art. 14
Applicazione della presente legge alle opere in corso nelle zone già classificate sismiche
Le opere comprese nei territori dei Comuni classificati sismici anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali a tale data non sia stato ancora emesso il certificato di conformità alla normativa antisismica a norma dell'art. 28 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, sono soggette ai controlli previsti dal precedente art. 5 che vengono effettuati con riferimento alla normativa tecnica in vigore al momento della denuncia dei lavori.
I lavori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già denunciati ma non ancora autorizzati ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 2 febbriao 1974 n. 64, possono essere iniziati solo se il progetto risponde ai requisiti di completezza di cui all'art. 3 della presente legge.

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