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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Art. 15
Variante di salvaguardia allo strumento urbanistico vigente
Sulla base di eventuali situazioni di richio evidenziate da apposite indagini tecniche eseguite secondo i criteri di cui al precedente articolo 6, lett. e), i Comuni adottano varianti di salvaguardia al vigente strumento urbanistico generale e agli strumenti attuativi vigenti, al fine di renderne compatibili le previsioni con i caratteri sismici del territorio.
Le varianti di salvaguardia sono adottate entro 90 giorni dall'approvazione dell'atto consiliare previsto dal precedente articolo 6 e sono approvate con le modalità di cui all'art 21 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni.
Ove le indagini tecniche non evidenzino la necessità di adozione di tali varianti, il Comune ne prende atto con apposita deliberazione.
Nei termini e con le modalità di cui al secondo comma, tutti i Comuni classificati sismici sono tenuti comunque ad approvare l'adeguamento alla legislazione sismica dei vigenti regolamenti edilizi e delle normative tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.

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