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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Art. 16
Adeguamento degli strumenti urbanistici adottati o in itinere dopo l'adozione della variante di salvaguardia
Dalla data di adozione della variante di salvaguardia di cui al precedente articolo 15 e fino all'emanazione, da parte del Consiglio reigonale, degli indirizzi di cui all'art. 10 della presente legge, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti devono contenere gli elementi conoscitivi e rispettare gli indirizzi progettuali di cui alla lettera f) del precedente art. 6.

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