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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Art. 17
Disposizione transitoria per la completezza degli atti progettuali
Per ciascuna categoria di opere, fino alla definizione, con l'emanazione dell'atto regolamentare di cui al precedente articolo 6, dei corrispondenti requisiti di completezza dei progetti, si applicano le disposizioni procedurali e tecniche di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Dall'entrata in vigore della presente legge e sino all' approvazione della variante di salvaguardia di cui al precedente articolo 15, per i piani regolatori generali o piani di fabbricazione privi della relazione geologica prevista dall'articolo 48, punto 6, della Legge regionale 7 dicembre 1978 n 47 e successive modificazioni, la documentazione del progetto di cui all'articolo 4 va integrata con una indagine geologica estesa ad un adeguato intorno.

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