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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Art. 18
Supporto scientifico per la riduzione del rischio sismico
Per garantire un adeguato supporto tecnico - scientifico alla complessiva attività regionale per la riduzione del rischio sismico, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con organi del Consiglio nazionale delle ricerche e con strutture universitarie.
Ogggetto delle convenzioni è la consulenza altamente specializzata fornita agli organi ed agli uffici della Regione in particolare per l'attività di controllo, per i criteri di formazione degli strumenti urbanistici, nonchè per l'attività di sperimentazione e divulgazione tecnica che ne consegue.

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