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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Art. 2
Procedure
La denuncia delle attività di cui al precedente art. 1 si attua mediante deposito del progetto esecutivo e degli allegati secondo le modalità e i contenuti precisati nei successivi artt. 3 e 4.
Per l'inizio dei lavori non è necessaria la preventiva autorizzazione regionale di cui agli artt. 2 e 18 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione con lettera raccomandta, oltre che al Sindaco, a norma delle vigenti disposizioni di legge, anche al Servizio provinciale o circondariale difesa del suolo e risorse idriche e forestali della Regione che, agli effetti della presente legge, è denominato Servizio provinciale difesa del suolo.
La comunicazione deve contenere gli estremi dell'avvenuto deposito ai sensi del successivo articolo 3.

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