LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35
NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984
Art. 4
Documentazione del progetto
Il progetto, redatto secondo i contenuti dell'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 , deve avere carattere esecutivo e consentire il riscontro degli elementi progettuali ed esecutivi indicati dagli articoli 6 e 8 della presente legge.
Al progetto sono inoltre allegate l'attestazione del progettista che sono state rispettate le norme tecniche di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n. 64 , e l'indagine geotecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, terzo comma, lettera c), della medesima legge.