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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Art. 5
Modalità di controllo
I controlli per la riduzione del rischio sismico nelle costruzioni sono effettuati secondo le modalità e le procedure della presente legge.
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di costruzione e l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa tecnica antisismica, nonchè agli indirizzi e ai requisiti di cui al successivo articolo 6.
Il Consiglio regionale, con l'atto regolamentare di cui al successivo articolo 6, stabilisce:
1) le opere e le costruzioni da sottoporre in ogni caso a controllo in relazione al loro rilevante interesse pubblico;
2) la tipologia di opere e costruzioni per le quali, in relazione a particolari caratteristiche strutturali ed esecutive, è fatto obbligo al soggetto attuatore di nominare, prima dell'inizio dei lavori, un collaudatore in corso d' opera.
I progetti e le opere non soggetti al controllo sistematico di cui al punto 1) del precedente comma, sono sottoposti al controllo con il metodo del campione estratto casualmente.
Il Consiglio regionale fissa, con l'atto regolamentare previsto dal successivo articolo 6, le modalità per l'esecuzione del controllo campionario in base ai seguenti criteri generali:
a) i controlli sono effettuati su tre campi di indagine relativi rispettivamente alle opere non ancora iniziate, alle opere in corso di esecuzione e alle opere ultimate da non più di 5 anni;
b) in ogni campo di indagine il sorteggio è effettuato con riferimento a tutte le denunce presentate anche se già estratte nelle fasi precedenti;
c) ai fini del campionamento le opere sono raggruppate dall'ufficio competente a ricevere la denuncia, nelle seguenti categorie:
- interventi sul patrimonio edilizia esistente;
- nuove costruzioni in muratura;
- nuove costruzioni a struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati di predetti materiali, ovvero a pannelli portanti;
- altre opere non classificabili nelle precedenti categorie;
d) la frequenza dei sorteggi e le dimensioni dei campioni da estrarre possono essere diverse in relazione ai campi di indagine e alle categorie di opere. Il campione può inoltre essere ulteriormente diversificato in relazione alle tipologie e alle dimensioni dell'intervento.

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