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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Art. 6
Regolamento di attuazione
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con proprio atto regolamentare, da approvarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, determina:
a) il contenuto e i requisiti di completezza, per ciascun tipo di intervento, degli atti progettuali depositati ai sensi del precedente articolo 3;
b) gli indirizzi per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al successivo articolo 8;
c) le opere e le costruzioni di rilevante interesse pubblico, nonchè le tipologie per le quali è richiesta la nomina del collaudatore in corso d' opera;
d) le modalità del controllo di cui al quarto comma del precedente art. 5, nonchè la procedura per il necessario aggiornamento;
e) i criteri e le indagini tecniche per l'adozione di varianti di salvaguardia ai piani urbanistici vigenti, previste dal successivo articolo 15;
f) gli elementi conoscitivi e gli indirizzi progettuali per gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 16 della presente legge.

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