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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto, nei territori compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, si osservano le prescrizioni della presente legge, per ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
Nell'ambito delle medesime zone, le norme della presente legge si applicano anche agli interventi edilizi concernenti gli abitati da consolidare di cui alla Legge 9 luglio 1908 n 445 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
Procedure
La denuncia delle attività di cui al precedente art. 1 si attua mediante deposito del progetto esecutivo e degli allegati secondo le modalità e i contenuti precisati nei successivi artt. 3 e 4.
Per l'inizio dei lavori non è necessaria la preventiva autorizzazione regionale di cui agli artt. 2 e 18 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione con lettera raccomandta, oltre che al Sindaco, a norma delle vigenti disposizioni di legge, anche al Servizio provinciale o circondariale difesa del suolo e risorse idriche e forestali della Regione che, agli effetti della presente legge, è denominato Servizio provinciale difesa del suolo.
La comunicazione deve contenere gli estremi dell'avvenuto deposito ai sensi del successivo articolo 3.
Art. 3
Deposito del progetto
Il deposito del progetto è effettuato prima dell'inizio dei lavori presso il competente Servizio provinciale difesa del suolo, che rilascia all'interessato una ricevuta da cui risulti la data e l'elenco della documentazione depositata.
Lo stesso Servizio accerta la completezza degli atti progettuali ai sensi del successivo articolo 6, lettera a), e restituisce, entro 20 giorni dalla data indicata nella ricevuta, un esemplare del progetto e degli allegati con il visto dell'avvenuto deposito. Nel caso di incompletezza degli atti progettuali, il Servizio, entro lo stesso termine, ne richiede l'integrazione.
A richiesta del costruttore, il deposito del progetto costituisce deposito anche ai sensi e per gli effetti della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 Sito esterno, purchè il progetto allegato alla denuncia abbia i contenuti previsti dall'articolo 4 della medesima legge.
Fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione a edificare prevista dalle vigenti disposizioni di legge, i lavori non possono essere iniziati senza il visto dell'avvenuto deposito.
Il progetto e gli allegati con il visto dell'avvenuto deposito devono essere conservati nella documentazione di cantiere a disposizione del personale incaricato della vigilanza.
Eventuali varianti in corso d' opera che modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sul fabbricato sono soggette al deposito e alle altre disposizioni previste nel presente articolo.
Art. 4
Documentazione del progetto
Il progetto, redatto secondo i contenuti dell'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, deve avere carattere esecutivo e consentire il riscontro degli elementi progettuali ed esecutivi indicati dagli articoli 6 e 8 della presente legge.
Al progetto sono inoltre allegate l'attestazione del progettista che sono state rispettate le norme tecniche di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, e l'indagine geotecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, terzo comma, lettera c), della medesima legge.
Art. 5
Modalità di controllo
I controlli per la riduzione del rischio sismico nelle costruzioni sono effettuati secondo le modalità e le procedure della presente legge.
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di costruzione e l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa tecnica antisismica, nonchè agli indirizzi e ai requisiti di cui al successivo articolo 6.
Il Consiglio regionale, con l'atto regolamentare di cui al successivo articolo 6, stabilisce:
1) le opere e le costruzioni da sottoporre in ogni caso a controllo in relazione al loro rilevante interesse pubblico;
2) la tipologia di opere e costruzioni per le quali, in relazione a particolari caratteristiche strutturali ed esecutive, è fatto obbligo al soggetto attuatore di nominare, prima dell'inizio dei lavori, un collaudatore in corso d' opera.
I progetti e le opere non soggetti al controllo sistematico di cui al punto 1) del precedente comma, sono sottoposti al controllo con il metodo del campione estratto casualmente.
Il Consiglio regionale fissa, con l'atto regolamentare previsto dal successivo articolo 6, le modalità per l'esecuzione del controllo campionario in base ai seguenti criteri generali:
a) i controlli sono effettuati su tre campi di indagine relativi rispettivamente alle opere non ancora iniziate, alle opere in corso di esecuzione e alle opere ultimate da non più di 5 anni;
b) in ogni campo di indagine il sorteggio è effettuato con riferimento a tutte le denunce presentate anche se già estratte nelle fasi precedenti;
c) ai fini del campionamento le opere sono raggruppate dall'ufficio competente a ricevere la denuncia, nelle seguenti categorie:
- interventi sul patrimonio edilizia esistente;
- nuove costruzioni in muratura;
- nuove costruzioni a struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati di predetti materiali, ovvero a pannelli portanti;
- altre opere non classificabili nelle precedenti categorie;
d) la frequenza dei sorteggi e le dimensioni dei campioni da estrarre possono essere diverse in relazione ai campi di indagine e alle categorie di opere. Il campione può inoltre essere ulteriormente diversificato in relazione alle tipologie e alle dimensioni dell'intervento.
Art. 6
Regolamento di attuazione
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con proprio atto regolamentare, da approvarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, determina:
a) il contenuto e i requisiti di completezza, per ciascun tipo di intervento, degli atti progettuali depositati ai sensi del precedente articolo 3;
b) gli indirizzi per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al successivo articolo 8;
c) le opere e le costruzioni di rilevante interesse pubblico, nonchè le tipologie per le quali è richiesta la nomina del collaudatore in corso d' opera;
d) le modalità del controllo di cui al quarto comma del precedente art. 5, nonchè la procedura per il necessario aggiornamento;
e) i criteri e le indagini tecniche per l'adozione di varianti di salvaguardia ai piani urbanistici vigenti, previste dal successivo articolo 15;
f) gli elementi conoscitivi e gli indirizzi progettuali per gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 16 della presente legge.
Art. 7
Utilizzazione degli edifici e dei manufatti
Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità e di usabilità da parte dei competenti organi comunali è subordinato alla dichiarazione del direttore dei lavori che attesti la conformità dell'opera alle norme della presente legge e la rispondenza al progetto depositato.
Il rilascio della predetta autorizzazione è inoltre subordinato alla produzione del certificato di collaudo per le opere e costruzioni di cui all'articolo 5, 3 comma, punto 2), della presente legge e del certificato di collaudo di cui all'articolo 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 Sito esterno, nell'ipotesi in cui questo sia prescritto.
Il direttore dei lavori deve comunicare al Comune e al Servizio provinciale difesa del suolo l'avvenuta ultimazione dell'opera.
Per i lavori che siano stati assoggettati a controllo nella fase precedente la ultimazione delle opere l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità è subordinata al definitivo esito favorevole del medesimo.

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