LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44
NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984
Art. 31
Revisione della presente legge
Le norme della presente legge non possono essere abrogate, o comunque modificate, da leggi successive se non in modo esplicito, mediante la indicazione precisa delle parti che sono abrogate o modificate.