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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

Capo I
Incarichi di coordinamento e di responsabilità delle strutture
Art. 16
Funzioni di coordinatore
Gli incarichi di coordinatore dei servizi appartenenti alle aree operative individuate a norma del precedente art. 12 sono attribuiti, nei limiti previsti dalla vigente normativa, dalla Giunta regionale con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare.
L'incarico è attribuito a personale inserito nella qualifica funzionale dirigenziale apicale.
L'incarico può essere conferito per un periodo massimo di 5 anni e può essere rinnovato; esso è revocabile con decisione motivata.
Nel periodo di durata dell'incarico, il coordinatore esercita anche le funzioni della propria qualifica.
Art. 17
Funzioni di responsabile di servizio e di ufficio
La Giunta regionale nomina i responsabili di servizio e di ufficio; per i primi l'incarico è attribuito a personale inserito nella qualifica funzionale dirigenziale apicale, per i secondi a personale inserito nella qualifica funzionale dirigenziale che precede immediatamente quella apicale.
Le nomine di cui al presente articolo sono conferite a tempo indeterminato per i responsabili di servizio e a tempo determinato per i responsabili di ufficio; esse sono revocabili con le procedure e per i motivi di cui al successivo articolo 20.
Ove sussistano motivi di urgenza o ragioni connesse con la specificità delle funzioni da attribuire, la Giunta può altresì nominare a tempo determinato, con decisione motivata, responsabili di servizio persone in possesso della preparazione professionale prescritta dalla presente legge, con incarico temporaneo conferito a norma dell'art. 61 dello Statuto, nel limite dei posti vacanti nella qualifica funzionale dirigenziale apicale, non riservati per legge a personale del ruolo regionale.
La Giunta può nominare, in via transitoria, responsabili di servizio, nei casi e con i limiti di cui al comma precedente, persone di qualifica funzionale equiparabile alla qualifica funzionale dirignziale apicale del ruolo regionale, provenienti dai ruoli del Servizio sanitario nazionale o da quello del Corpo forestale dello Stato messo a disposizione della Regione con atto formalmente assunto nei modi di legge, nonchè personale comandato da enti regionali o da Enti locali.
Art. 18
Funzioni di responsabilità di unità operativa organica
La Giunta regionale nomina i responsabili di unità operative organiche scegliendoli fra coloro che siano inseriti nella qualifica funzionale che precede immediatamente quelle dirigenziali.
Le nomine di cui al presente articolo sono conferite a tempo determinato e sono revocabili con le procedure e per i motivi di cui al successivo art. 20.
Art. 19
Disposizioni comuni per l'affidamento degli incarichi
Il consiglio fissa i criteri e le procedure in base alle quali la Giunta provvede alle nomine di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.
I criteri devono in particolare riguardare:
- la professionalità e formazione culturale adeguate alle funzioni da affidare;
- l'effettivo svolgimento di attività rilevante agli effetti dell'incarico da conferire;
- l'attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire.
I criteri di cui al presente articolo devono essere dirrettamente e specificatamente riferiti al tipo di incarico che si intende conferire, ai compiti ad esso connessi, ai livelli di rapporto nell'ambito della struttura organizzativa regionale, così come definiti dalla presente legge.
Le procedure devono garantire la previa informazione sulle nomine che si intendono espletare e sui requisiti richiesti per la loro attribuzione.
I responsabili delle strutture organizzative atipiche, istituite ai sensi degli articoli 6 e 25, sono nominati con le stesse modalità e con i criteri con cui è conferito l'incarico ai responsabili delle strutture cui esse sono equiparate.
L'affidamento degli incarichi di cui agli artt. 16, 17 e 18 riferiti alle strutture organizzative degli enti e delle aziende regionali di cui al successivo art. 25 è effettuato ai sensi della presente legge dalla Giunta regionale, su proposta dei competenti organi statutari dei predetti enti ed aziende.
Nei casi di assenza o di impedimento del coordinatore o del responsabile di servizio, rispettivamente la Giunta o l'Assessore competente nominano il dirigente incaricato di sostituirlo. Per i servizi del Consiglio, la nomina è effettuata dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 20
Revoca degli incarichi
Fatto salvo per i dirigenti il principio della mobilità di cui al successivo art. 23, qualora l'attività dei titolari degli incarichi conferiti a norma dei precedenti articoli 16, 17, 18 e 19, ultimo comma, non corrisponda ai risultati e agli obiettivi assegnati, così come possono essere desunti dai criteri per la nomina e dalla definizione dello specifico incarico conferito, la Giunta regionale contesta l'addebito per iscritto e revoca l'incarico con atto motivato nel caso che le giustificazioni addotte dall'interessato non siano ritenute valide, ovvero non siano pervenute nel termine di venti giorni.
Del procedimento di revoca viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare.

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