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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Espandere area tit2 Titolo II - L'ORGANIZZAZIONE
Chiudere area tit3 Titolo III - FUNZIONI DI DIREZIONE
Espandere area tit3-cap1 Capo I - Incarichi di coordinamento e di responsabilità delle strutture
Espandere area tit3-cap2 Capo II - Funzioni dirigenziali
Espandere area tit4 Titolo IV - ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI SERVIZI
Espandere area tit5 Titolo V - QUALIFICHE, RUOLI E PROFILI PROFESSIONALI
Espandere area tit6 Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Capo I
Le strutture organizzative comuni
Art. 1
Definizione delle strutture organizzative
Le strutture organizzative della Regione sono costituite dai servizi, dagli uffici e dalle unità operative organiche.
Alla istituzione dei servizi, alla dotazione organica complessiva del personale regionale e alla relativa ripartizione in qualifiche funzionali, si provvede con legge.
Spetta al Consiglio regionale deliberare, su proposta della Giunta e secondo i criteri e le modalità fissate dalla presente legge:
- la costituzione degli uffici della Regione;
- la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali del personale dei servizi nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione.
Spetta alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, deliberare:
- la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali del personale degli uffici nei limiti della dotazione dei servizi cui essi appartengono;
- la costituzione delle unità operative organiche;
- la dotazione organica, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali del personale delle unità operative nei limiti della dotazione dell'ufficio o del servizio cui esse appartengono.
Le deliberazioni relative alle competenze che la presente legge assegna alla Giunta sono assunte, per quanto concerne le strutture organizzative del Consiglio, dalla Giunta stessa in conformità alle proposte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Nella materia relativa alle strutture organizzative, la Regione adotta i necessari provvedimenti legislativi ed amministrativi previsti dalla presente legge, in conformità alle intese raggiunte con le organizzazioni sindacali in ordine a quegli aspetti dell'organizzazione del lavoro per i quali la vigente legislazione prevede una disciplina in base ad accordi sindacali in attuazione dell'art. 3 della Legge 29 marzo 1983 n. 93 Sito esterno, ed alle norme regionali di recepimento degli accordi sindacali nazionali.
Per gli altri aspetti di rilevante interesse concernenti le strutture organizzative regionali, non compresi nella disciplina in base ad accordi di cui al comma precedente, la Giunta promuove i necessari confronti con le organizzazioni sindacali al fine di fornire una puntuale e completa informazione e di conseguire il più ampio consenso possibile.
Art. 2
Servizio
Il servizio, struttura organizzativa di secondo grado, è lo strumento operativo attraverso il quale gli organi della Regione svolgono le funzioni normative, di programmazione, di amministrazione, di impulso, di coordinamento e di controllo.
La legge che istituisce i servizi regionali ne determina l'ambito di competenza nel rispetto dei seguenti criteri:
- omogeneità e rilevanza delle materie attribuite;
- specificità dei compiti assegnati;
- organicità e complessità dell'azione amministrativa affidata e della struttura organizzativa;
- rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito.
Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite in forma analitica le competenze dei servizi nel rispetto degli ambiti per ciascuno fissati con legge.
Art. 3
Ufficio
L'ufficio, struttura organizzativa di primo grado è, di norma, l'articolazione di base del servizio.
E' istituito per l'espletamento di funzioni di natura permanente che esigano per il loro ordinato esercizio propria separata evidenza, specializzazione e adeguate professionalità.
Risponde, per singoli comparti omogenei, ad esigenze di funzionalità e razionalità dell'azione amministrativa.
Con deliberazione della Giunta sono definite in forma analitica le competenze degli uffici regionali.
Art. 4
Ufficio funzionale
Sono istituiti, a norma del 3 comma dell'art. 1 della presente legge, presso gli organi del Consiglio e gli assessorati, uffici funzionali, cui sono affidati compiti di utilità generale dei servizi facenti capo ai predetti organi e attinenti all'attività normativa, finanziaria, di documentazione, di gestione del personale, di archivio, copia, protocollo ed economato.
Le competenze degli uffici funzionali sono definite in forma analitica con l'atto con cui viene determinata la dotazione organica nei limiti della dotazione dei servizi interessati.
Con lo stesso atto essi sono inseriti, ai fini della dipendenza funzionale, nelle aree operative di cui al successivo art. 12.
Art. 5
Unità operativa organica
Nell'ambito degli uffici e dei servizi, possono essere costituite unità operative organiche; a tale istituzione si provvede quando risulti necessario per l'espletamento di compiti o di atti che, per le comuni caratteristiche e per il carico di lavoro, richiedano una struttura organizzativa snella, omogenea e coordinata.
Art. 6
Equiparazione
Quando, per specifiche necessità, siano costituite strutture organizzative particolari, nell'atto costitutivo deve essere indicato a quale delle strutture organizzative tipiche, previste dall'art. 1 della presente legge, esse vengano equiparate.
Capo III
Strutture organizzative speciali
Art. 7
Gabinetto del Presidente della Giunta
Il Gabinetto del Presidente della Giunta è costituito dal servizio preposto alla trattazione degli affari della Presidenza della Giunta e dal servizio stampa e informazione della Giunta.
Art. 8
Segreterie particolari
Con le modalità e nei limiti previsti al successivo art. 10, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:
- del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- del Presidente della Giunta e degli Assessori.
Art. 9
Segreteria dei Gruppi consiliari
I gruppi consiliari, in attuazione degli articoli 15 e 16 dello Statuto, dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria.
Il Consiglio regionale assume l'atto di cui all'art. 10 tenendo presenti, oltre la consistenza numerica dei Gruppi, l'esigenza comune ad ogni Gruppo dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni.
Art. 10
Composizione delle strutture organizzative speciali
La dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale, nonchè le competenze analitiche dei servizi facenti parte del Gabinetto del Presidente della Giunta, sono stabilite a norma degli articli 1 e 2, ultimo comma, della presente legge.
Il Consiglio regionale stabilisce con proprio atto la dotazione organica delle segreterie di cui ai precedenti artt. 8 e 9, le qualifiche funzionali e i profili professionali da assegnare ad ogni segreteria nei limiti della dotazione complessiva della Regione.
Alle nomine per la copertura dei posti dell'organico delle segreterie e del Gabinetto, sulla base delle richieste nominative formulate dagli organi interessati e relative, di norma, a collaboratori appartenenti al ruolo unico regionale, provvede:
- il Presidente della Giunta con proprio decreto per il Gabinetto, la propria segreteria e le segreterie degli assessori;
- l'Ufficio di Presidenza, con proprio atto, per le segreterie del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- l'Ufficio di Presidenza, con proprio atto, per le segreterie dei Gruppi consiliari.
Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti al ruolo regionale si provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dell'art. 61, terzo comma dello Statuto, nel rispetto dei seguenti limiti:
- una unità per le segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti di Commissione, degli Assessori;
- due unità per le segreterie del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta;
- dieci unità per il Gabinetto del Presidente della Giunta.
Si può provvedere altresì con il comando di personale da altre pubbliche amministrazioni, sempre nei limiti della dotazione complessiva della Regione.
Le nomine e gli incarichi dei componenti le segreterie e il Gabinetto si risolvono di diritto quando cessano dall'ufficio i titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative.
Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dalla Giunta o dall'Ufficio di Presidenza su motivata richiesta dei titolari degli organi indicati al comma precedente.
Titolo II
L'ORGANIZZAZIONE
Capo I
Dipendenza e coordinamento delle strutture
Art. 11
Dipendenza funzionale dei servizi
I servizi del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
Con deliberazione della Giunta regionale i servizi ad essa assegnati sono posti alla dipendenza funzionale del Presidente della Regione o degli Assessori in relazione alla ripartizione dei compiti e degli affari ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, dello Statuto.
Le strutture organizzative regionali che costituiscono il supporto tecnico - amministrativo per l'esercizio di funzioni regionali delegate agli Enti locali territoriali singoli o associati sono poste con legge alle dipendenze funzionali degli enti cui sono delegate le funzioni stesse, ferma restando la dipendenza dalla Giunta regionale per lo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio di funzioni residue.
Con apposita deliberazione in esecuzione alle deleghe conferite, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare:
- individua le strutture organizzative da porre alle dipendenze funzionali degli enti delegati;
- specifica le funzioni residue per il cui esercizio la Regione continua ad utilizzare le predette strutture;
- determina le modalità attraverso le quali anche altri enti delegati, interessati per materia e territorio, possono avvalersi di dette strutture organizzative;
- individua gli adempimenti relativi alla gestione del personale attribuiti agli organi dell'ente delegato nonchè quelli che continuano ad essere svolti dai competenti organi regionali.
Per l'espletamento di funzioni delegate, che non richiedono l'utilizzo di strutture organizzative, la Giunta regionale può altresì disporre la dipendenza funzionale di unità di personale regionale presso gli enti delegati.
Art. 12
Coordinamento fra i servizi
La funzione di coordinamento assicura la direzione organica di vaste aree operative, omogenee, costituite da più servizi al fine di ricomposizione unitaria, di impulso e di controllo dell'azione amministrativa, per il perseguimento di finalità generali ed interessi primari, in coerenza con programmi o indirizzi adottati dagli organi della Regione.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua, con i criteri indicati al comma precedente, le diverse aree operative e l'insieme dei servizi appartenenti a ciascuna di esse.
Art. 13
Gruppi di lavoro
Per realizzare progetti di intervento e di studio, che interessano più servizi, possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare ai quali vengono assegnati collaboratori anche a tempo ridotto.
Gruppi di lavoro possono altresì essere costituiti per assolvere ad esigenze anche ricorrenti di integrazione funzionale, nonchè per attuare in via permanente il collegamento fra diversi servizi appartenenti a distinte aree operative che, tuttavia, sono interessati ad una stessa materia o partecipano all'espletamento di una medesima funzione, sotto diversi e specifici aspetti.
I gruppi di lavoro sono costituiti:
a) con atto del competente Assessore, nel caso di gruppo che interessi servizi dello stesso assessorato;
b) con atto della Giunta regionale, nel caso di gruppo che interessi servizi di diversi assessorati;
c) con atto della Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, nel caso di gruppi di lavoro costituiti per le esigenze di cui al precedente 2 comma.
L'atto costitutivo del gruppo di lavoro stabilisce:
- gli obiettivi, la durata e le modalità di funzionamento del gruppo;
- l'Assessore dal quale il gruppo dipende funzionalmente;
- il componente incaricato a sovraintendere alla attività del gruppo, nonchè la composizione del gruppo stesso che dovrà essere formato anche dai responsabili dei servizi interessati ovvero da collaboratori degli stessi servizi da essi indicati;
- l'eventuale avvalimento di consulenti esterni incaricati con le modalità e i limiti stabiliti dalla legge regionale.
Le medesime prerogative competono all'Ufficio di Presidenza per quanto attiene servizi del Consiglio regionale.
Gli enti, gli istituti e le aziende regionali possono costituire gruppi di lavoro, adottando i relativi provvedimenti secondo le competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti.
Capo II
Organizzazione funzionale nelle strutture
Art. 14
Modalità di organizzazione del lavoro
I responsabili delle strutture organizzative, nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento degli obiettivi loro assengati, possono costituire unità semplici attraverso le quali attuare forme di lavoro di gruppo.
Art. 15
Conferenze di organizzazione
Allo scopo di esaminare programmi o progetti, ovvero per verificare o discutere problemi di carattere organizzativo e di qualificazione professionale, nonchè per consentire una adeguata informazione sull'attività istituzionale della Regione, sugli specifici compiti e il funzionamento delle strutture organizzative, gli Assessori convocano conferenze periodiche delle strutture cui sono preposti.
Alle conferenze, cui partecipano tutti i collaboratori della struttura interessata, sono invitate anche le organizzazioni sindacali.
Le conferenze, riguardanti le strutture organizzative del Consiglio regionale sono convocate dall'Ufficio di Presidenza.
Le conferenze sono convocate in relazione alle esigenze delle strutture interessate e, comunque, almeno una volta all'anno; la convocazione indica gli oggetti dell'ordine del giorno ed è accompagnata da una sintetica illustrazione dei temi da trattare; la convocazione può essere richiesta motivatamente da almeno un terzo dei collaboratori del servizio. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale nel quale risultino i punti trattati e le valutazioni espresse al riguardo; il verbale viene inviato alla Giunta regionale o all'Uffico di Presidenza del Consiglio, secondo la competenza, e alle Commissioni consiliari competenti al fine di una puntuale conoscenza dei problemi dibattuti; i verbali sono altresì a disposizione delle organizzazioni sindacali aziendali, per consultazione e documentazione.
Titolo III
FUNZIONI DI DIREZIONE
Capo I
Incarichi di coordinamento e di responsabilità delle strutture
Art. 16
Funzioni di coordinatore
Gli incarichi di coordinatore dei servizi appartenenti alle aree operative individuate a norma del precedente art. 12 sono attribuiti, nei limiti previsti dalla vigente normativa, dalla Giunta regionale con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare.
L'incarico è attribuito a personale inserito nella qualifica funzionale dirigenziale apicale.
L'incarico può essere conferito per un periodo massimo di 5 anni e può essere rinnovato; esso è revocabile con decisione motivata.
Nel periodo di durata dell'incarico, il coordinatore esercita anche le funzioni della propria qualifica.
Art. 17
Funzioni di responsabile di servizio e di ufficio
La Giunta regionale nomina i responsabili di servizio e di ufficio; per i primi l'incarico è attribuito a personale inserito nella qualifica funzionale dirigenziale apicale, per i secondi a personale inserito nella qualifica funzionale dirigenziale che precede immediatamente quella apicale.
Le nomine di cui al presente articolo sono conferite a tempo indeterminato per i responsabili di servizio e a tempo determinato per i responsabili di ufficio; esse sono revocabili con le procedure e per i motivi di cui al successivo articolo 20.
Ove sussistano motivi di urgenza o ragioni connesse con la specificità delle funzioni da attribuire, la Giunta può altresì nominare a tempo determinato, con decisione motivata, responsabili di servizio persone in possesso della preparazione professionale prescritta dalla presente legge, con incarico temporaneo conferito a norma dell'art. 61 dello Statuto, nel limite dei posti vacanti nella qualifica funzionale dirigenziale apicale, non riservati per legge a personale del ruolo regionale.
La Giunta può nominare, in via transitoria, responsabili di servizio, nei casi e con i limiti di cui al comma precedente, persone di qualifica funzionale equiparabile alla qualifica funzionale dirignziale apicale del ruolo regionale, provenienti dai ruoli del Servizio sanitario nazionale o da quello del Corpo forestale dello Stato messo a disposizione della Regione con atto formalmente assunto nei modi di legge, nonchè personale comandato da enti regionali o da Enti locali.
Art. 18
Funzioni di responsabilità di unità operativa organica
La Giunta regionale nomina i responsabili di unità operative organiche scegliendoli fra coloro che siano inseriti nella qualifica funzionale che precede immediatamente quelle dirigenziali.
Le nomine di cui al presente articolo sono conferite a tempo determinato e sono revocabili con le procedure e per i motivi di cui al successivo art. 20.
Art. 19
Disposizioni comuni per l'affidamento degli incarichi
Il consiglio fissa i criteri e le procedure in base alle quali la Giunta provvede alle nomine di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.
I criteri devono in particolare riguardare:
- la professionalità e formazione culturale adeguate alle funzioni da affidare;
- l'effettivo svolgimento di attività rilevante agli effetti dell'incarico da conferire;
- l'attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire.
I criteri di cui al presente articolo devono essere dirrettamente e specificatamente riferiti al tipo di incarico che si intende conferire, ai compiti ad esso connessi, ai livelli di rapporto nell'ambito della struttura organizzativa regionale, così come definiti dalla presente legge.
Le procedure devono garantire la previa informazione sulle nomine che si intendono espletare e sui requisiti richiesti per la loro attribuzione.
I responsabili delle strutture organizzative atipiche, istituite ai sensi degli articoli 6 e 25, sono nominati con le stesse modalità e con i criteri con cui è conferito l'incarico ai responsabili delle strutture cui esse sono equiparate.
L'affidamento degli incarichi di cui agli artt. 16, 17 e 18 riferiti alle strutture organizzative degli enti e delle aziende regionali di cui al successivo art. 25 è effettuato ai sensi della presente legge dalla Giunta regionale, su proposta dei competenti organi statutari dei predetti enti ed aziende.
Nei casi di assenza o di impedimento del coordinatore o del responsabile di servizio, rispettivamente la Giunta o l'Assessore competente nominano il dirigente incaricato di sostituirlo. Per i servizi del Consiglio, la nomina è effettuata dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 20
Revoca degli incarichi
Fatto salvo per i dirigenti il principio della mobilità di cui al successivo art. 23, qualora l'attività dei titolari degli incarichi conferiti a norma dei precedenti articoli 16, 17, 18 e 19, ultimo comma, non corrisponda ai risultati e agli obiettivi assegnati, così come possono essere desunti dai criteri per la nomina e dalla definizione dello specifico incarico conferito, la Giunta regionale contesta l'addebito per iscritto e revoca l'incarico con atto motivato nel caso che le giustificazioni addotte dall'interessato non siano ritenute valide, ovvero non siano pervenute nel termine di venti giorni.
Del procedimento di revoca viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare.
Capo II
Funzioni dirigenziali
Art. 21
Nozione
La funzione dirigenziale è intesa ad assicurare efficienza, efficacia e continuità all'azione di programmazione, di legislazione, di coordinamento e controllo della Regione per l'attuazione degli indirizzi politico - amministrativi stabiliti dai competenti organi istituzionali regionali.
Il suo esercizio presuppone preparazione culturale, specialistica e professionale che garantisca i più ampi apporti interdisciplinari, responsabilità per l'attività da svolgere e per gli obiettivi assegnati, autonomia tecnica di direzione e decisione in ordine sia all'attuazione degli indirizzi e dei programmi della Regione, sia all'organizzazione ed utilizzazione delle strutture e delle risorse assegnate.
L'esercizio della funzione dirigenziale di norma comporta:
- l'assunzione dell'incarico di coordinatore, o di responsabile di servizio o di ufficio, ovvero di responsabile di strutture organizzative equiparate;
- lo svolgimento di compiti di studio e ricerca diretti alla formulazione di progetti, piani e programmi di rilevante complessità;
- l'espletamento di incarichi di direzione ovvero di verifica e controllo per l'elaborazione o l'attuazione di progetti, piani o programmi intersettoriali che richiedono una competenza interdisciplinare.
Art. 22
Compiti dei dirigenti
Ai dirigenti regionali sono attribuiti, in relazione alle specifiche funzioni loro affidate, i seguenti compiti:
- gestione degli stanziamenti di bilancio relativi alla struttura organizzativa cui sono preposti, ivi compresa la firma delle proposte di assunzione degli impegni di spesa e di liquidazione della stessa;
- emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dagli organi regionali, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi o regolamenti;
- coordinamento, vigilanza, controllo e proposta, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'efficienza e l' efficacia dell'azione amministrativa delle strutture organizzative cui sono preposti;
- cura della migliore organizzazione della attività dei servizi e degli uffici al fine della più adeguata utilizzazione del personale, nel pieno rispetto della responsabilità e della partecipazione di ciascuno, nell'organica attività delle strutture organizzative regionali;
- partecipazione ad organi collegiali, rappresentanza e cura degli interessi dell'amministrazione presso enti e società sottoposte alla vigilanza regionale, nei casi previsti da leggi o regolamenti;
- emanazione di atti a rilevanza esterna, ivi compresa la stipula di contratti e convenzioni, nei casi previsti da leggi o regolamenti o deliberazioni che autorizzano la stipula ed emanazione di atti di certificazioni, di autenticazioni, di accertamento tecnico; rappresentanza dell'amministrazione, su specifico mandato dei competenti organi regionali;
- elaborazione, nell'ambito delle specifiche competenze e delle professionalità specialistiche, di ricerche, studi e progetti.
Art. 23
Responsabilità dei dirigenti
I dirigenti della Regione, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, sono responsabili dell'attività delle strutture organizzative cui sono preposti, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
Essi sono responsabili dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi formulati dagli organi regionali, delle disposizioni dai medesimi impartite, del conseguimento dei risultati dell'attività degli uffici o dei servizi cui sono preposti.
L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere.
Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale sempre nel rispetto delle attribuzioni proprie della qualifica funzionale posseduta e del profilo professionale rivestito.
Titolo IV
ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI SERVIZI
Art. 24
Istituzione e competenze dei servizi regionali
Sono istituiti i seguenti servizi del Consiglio regionale con gli ambiti di competenza a fianco di ciascuno indicati:
1) del Consiglio. Compete al servizio l'assolvimento di ogni incombenza relativa al regolare svolgimento delle sedute, al resoconto dei lavori, ai rapporti istituzionali con altri organi, alla pubblicazione del supplemento speciale del Bollettino ufficiale della Regione e, in generale, la trattazione di tutti gli affari che riguardano il Consiglio come orano collegiale;
2) del legislativo e delle Commissioni consiliari. Compete al servizio il coordinamento tecnico, lo studio e la ricerca concernenti le iniziative legislative e amministrative nell'ambito delle competenze del Consiglio, l'attività di consulenza tecnico - giuridica per l'assemblea, le commissioni ed i soggetti dotati di iniziativa, la raccolta della documentazione scientifica;
3) dell'Ufficio di Presidenza. Compete al servizio la trattazione di tutti gli affari che riguardano l'Ufficio di Presidenza come organo collegiale e la cura dei rapporti con gli altri organi e soggetti, lo svolgimento delle incombenze connesse con la gestione del bilancio, dell'economato e del cerimoniale del Consiglio;
4) del sistema informativo del Consiglio. Compete al servizio curare l'informazione sull'attività del Consiglio e dei suoi organi, la raccolta e la tenuta della documentazione relativa.
Sono istituiti i seguenti servizi della Giunta regionale con gli ambiti di competenza a fianco di ciascuno indicati:
1) affari della Presidenza della Giunta. Compete al servizio l'espletamento dell'attività connessa alle funzioni istituzionali del Presidente, la pubblicazione del Bollettino ufficiale, lo svolgimento dei rapporti istituzionali con gli organi dello Stato, le Autonomie locali e le Comunità europee;
2) stampa e informazione della Giunta. Compete al servizio di curare il sistema di comunicazione della Regione e seguire i rapporti con gli organi di informazione scritta e audiovisiva;
3) segreteria e affari generali della Giunta. Compete al servizio la trattazione di tutti gli affari che riguardano la Giunta come organo collegiale, l'espletamento di tutte le incombenze relative al regolare svolgimento delle sedute, il coordinamento di compiti di protocollo e archivio generale e gli affari relativi al contenzioso della Regione;
4) affari istituzionali, legislativi e legali. Compete al servizio il coordinamento tecnico dell'iniziativa legislativa della Giunta, la consulenza per i problemi giuridici relativi all'attività della Giunta, la trattazione degli affari relativi ai ricorsi alla Corte costituzionale, l'assistenza tecnica per la trattazione dei problemi di ordine istituzionale relativi ai rapporti fra gli organi della Regione, dello Stato e degli Enti locali; la struttura del servizio è integrata dall'attività di una commissione di consulenza legislativa composta da studiosi esterni e da collaboratori regionali;
5) servizi del Comitato regionale e delle sezioni dell'Organo regionale di controllo di: Bologna, Ferrara, forlì, Modena, parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Compete ai servizi la trattazione degli affari relativi all'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali e degli altri enti e istituti sottoposti per legge al controllo a norma dell'articolo 130 della Costituzione Sito esterno;
6) personale. Compete al servizio la trattazione di tutti gli affari attinenti la gestione del personale;
7) organizzazione procedure e metodi. Compete al servizio la trattazione di tutti gli affari concernenti le strutture organizzative della Regione, i processi di ristrutturazione delle strutture organizzative e la semplificazione delle procedure amministrative;
8) tributi, demanio e patrimonio. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi alla istituzione e gestione dei tributi regionali, all'acquisizione e amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione;
9) provveditorato. Compete al servizio l'acquisizione dei beni mobili, delle provviste e dei servizi necessari al funzionamento dell'apparato regionale, la manutenzione degli immobili e degli arredi;
10) bilancio e programmazione finanziaria. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'elaborazione del bilancio, i conti consuntivi e la predisposizione di normative finanziarie;
11) entrate, credito e ispezioni. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti le entrate regionali, i mutui e le altre obbligazioni bancarie, le ispezioni e le verifiche contabili presso i gestori di fondi regionali;
12) gestione spesa. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti le uscite di bilancio nei vari settori di intervento regionale, l'analisi finanziaria e controllo di gestione della spesa;
13) informativo e statistica. Compete al servizio la definizione delle basi informative, ivi compresa la cartografia, per la programmazione e la statistica, la trattazione degli affari connessi alle applicazioni informatiche, al trattamento automatico delle informazioni, all'istituzione e la gestione, in concorso con i servizi di settore, del sistema informativo regionale;
14) energia. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti gli interventi regionali in materia energetica, lo studio e la sperimentazione relativa;
15) coordinamento, programmazione e pianificazione. Compete al servizio l'attività programmatoria e di pianificazione di competenza della Giunta, lo studio e la elaborazione degli strumenti della programmazione regionale, la cura dei rapporti con gli organi della programmazione nazionale e infraregionale;
16) assetto fondiario, bonifiche e infrastrutture. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi all'assetto fondiario e alle bonifiche, alle infrastrutture e al fondo europeo orientamento e garanzia agricola( FEOGA);
17) investimenti per le strutture aziendali e interaziendali. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi al credito agrario, credito di investimento e credito di gestione, alla meccanizzazione, agli interventi contributivi a favore delle aziende agricole singole o associate, agli impianti di trasformazione;
18) produzioni agricole. Compete al servizio la formulazione delle proposte programmatiche di intervento e degli indirizzi per lo sviluppo delle produzioni animali e vegetali, per la difesa delle piante e delle produzioni vegetali dalle cause avverse, per il risanamento e la tutela sanitaria delle produzioni zootecniche;
19) valorizzazione di prodotti agricoli e alimentazione. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi agli interventi sul mercato agricolo, all'orientamento e promozione dei consumi alimentari, alla valorizzazione dei prodotti, agli accordi interprofessionali e all'associazionismo agricolo;
20) sviluppo agricolo. Competono al servizio le attività relative alla elaborazione delle direttive e delle metodologie relative alla formulazione dei documenti di piano nonchè la trattazione degli affari concernenti la rilevazione dei dati economici delle produzioni e delle aziende agricole, la ricerca e sperimentazione e le attività di sviluppo agricolo;
21) servizi provinciali e circondariale agricoltura e alimentazione di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini. Spetta ai servizi l'espletamento, negli ambiti di rispettiva competenza, delle attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura e alimentazione;
22) industria, pesca e cooperazione. Compete al servizio l'espletamento delle attività connesse e strumentali alle funzioni regionali nei settori dell'industria, della promozione economica e delle fiere, dell'agroindustria, della pesca, dell'acquacultura e della cooperazione;
23) artigianato. Compete al servizio la trattazione di tutti gli affari concernenti gli interventi regionali per lo sviluppo dell'artigianato;
24) turismo e industria alberghiera. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti il turismo e l'industria alberghiera;
25) commercio, mercati e osservatorio prezzi. Compete al servizio la trattazione degli affari di competenza regionale concernenti il commercio, i mercati, le rilevazioni dei prezzi, il coordinamento dei relativi Comitati provinciali e la tutela dei consumatori;
26) tutela e risanamento ambientale. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'esercizio delle funzioni regionali in materia di lotta all'inquinamento e di risanamento ambientale, di parchi e riserve naturali;
27) assetto idrogeologico e risorse forestali. Compete al servizio l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, attività estrattive e risorse forestali;
28) risorse idriche. Compete al servizio l'esercizio delle funzioni regionali in materia di risorse idriche, acquedotti, infrastrutture fognarie e impianti di depurazione;
29) servizi provinciali e circondariale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, ReggioEmilia, Rimini. Spetta ai servizi l'espletamento, negli ambiti di rispettiva competenza, delle attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, attività estrattive, risorse idriche, acquedotti, risorse forestali;
30) gestione dell'edilizia residenziale pubblica e vigilanza sugli enti. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'edilizia residenziale pubblica, il controllo e il coordinamento degli enti di gestione del patrimonio abitativo pubblico, le norme tecniche e la ricerca per l'edilizia residenziale di competenza regionale;
31) urbanistica. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi alla pianificazione urbanistica del territorio;
32) edilizia residenziale. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'attività di programmazione e di intervento regionale in materia di edilizia residenziale sia per gli interventi di nuova costruzione che per quelli di recupero edilizio del patrimonio esistente;
33) infrastrutture per il trasporto. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti le infrastrutture per il trasporto, la promozione e il coordinamento dell'azione programmatoria del settore, di competenza regionale;
34) trasporti regionali e locali. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti i trasporti su strada, su rotaia e i trasporti fluviali, la mobilità delle persone e delle merci e la gestione del fondo per i trasporti;
35) protezione civile. Compete al servizio la trattazione, per quanto di competenza regionale, degli affari concernenti la protezione civile;
36) centro operativo padano per la navigazione interna. Compete al servizio la gestione delle vie navigabili interne nel quadro delle intese interregionali;
37) sicurezza e medicina preventiva del lavoro. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti la medicina preventiva del lavoro, la sicurezza degli impianti e la protezione ambientale e sanitaria da radiazioni ionizzanti;
38) igiene pubblica. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi all'igiene pubblica, all'igiene ambientale e degli alimenti, alla medicina legale e sportiva;
39) veterinario. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi alla profilassi, assistenza e vigilanza veternaria;
40) medicina di base, specialistica ambulatoriale, assistenza farmaceutica. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi all'attività medica di base, all'assistenza specialistica ambulatoriale, farmaceutica, protesica e integrativa;
41) presidi ospedalieri e altre istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura. Compete al servizio la programmazione dell'assistenza ospedaliera e la trattazione degli affari concernenti i presidi ospedalieri e le istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura;
42) personale del servizio sanitario nazionale. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi alla gestione del personale sanitario;
43) statistiche sanitarie e osservatorio epidemiologico. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi alle statistiche sanitarie e all'osservatorio epidemiologico;
44) economia sanitaria. Compete al servizio la trattazione degli affari di competenza regionale relativi alla programmazione e al coordinamento economico e finanziario del sistema sanitario nazionale;
45) servizi sociali. Compete al servizio la trattazione degli affari relativi alla promozione, coordinamento e organizzazione dei servizi e degli interventi generali di assistenza sociale nel territorio regionale;
46) materno - infantile. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti l'assistenza socio - sanitaria a maternità, infanzia ed età evolutiva;
47) problemi del lavoro. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti il mercato del lavoro, l'orientamento e i problemi occupazionali per quanto di competenza regionale;
48) formazione nel pubblico impiego. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici non statali appartenenti agli Enti locali e agli enti strumentali aventi sede nel territorio regionale, in collaborazione con il servizio organizzazione, procedure e metodi, provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale regionale;
49) formazione professionale. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti la formazione, il perfezionamento, la riqualificazione professionale, con esclusione degli affari riservati al servizio formazione nel pubblico impiego;
50) scuola e diritto allo studio. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti il diritto allo studio e le altre funzioni regionali in materia di scuola dell'infanzia, dell'obbligo e di scuola secondaria superiore;
51) cultura. Compete al servizio l'elaborazione e l'attuazione dei piani di intervento in materia di beni culturali e il potenziamento delle relative strutture di servizio;
52) università e ricerca scientifica. Compete al servizio la trattazione degli affari concernenti il diritto allo studio universitario e la ricerca scientifica di competenza regionale;
53) tempo libero e sport. Compete al servizio la trattazione degli affari di competenza regionale in materia di caccia, pesca, attività sportive e ricreative.
Art. 25
Strutture organizzative di enti, istituti e aziende
Le strutture organizzative degli enti e delle aziende regionali di cui all'art. 62, primo comma, dello Statuto sono costituite nelle forme e con le modalità stabilite dagli articoli 1 e 2 della presente legge; esse dipendono funzionalmente dagli organi degli enti stessi secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
Le relative dotazioni organiche sono comprese nella dotazione organica complessiva del ruolo regionale fissata dal successivo articolo 27.
Le strutture organizzative delle seguenti aziende ed istituti sono così definite, per quanto attiene alla loro articolazione in servizi:
- Azienda regionale centro elettronico: si struttura in tre servizi aventi ciascuno i seguenti ambiti di competenza: 1. analisi e progettazione informativa; 2. gestione dei sistemi informativi; 3. gestione operativa del centro regionale elaborazione dati;
- Azienda regionale delle foreste: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;
- Azienda regionale incremento della selvaggina: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dalla attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;
- Istituto regionale per l'apprendimento: si struttura in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;
- Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia - Romagna: si articola in due servizi aventi ciascuno i seguenti ambiti di competenza:1.attività di ricerca, documentazione, tutela dei beni artistici e culturali e dei beni naturali e relative iniziative di formazione ;2. sopraintendenza bibliografica,attività di catalogazione, informazione e conservazione e attività di tutela;
- Aziende speciali per il diritto allo studio universitario di Bologna, Ferrara, Modena e Parma: si strutturano ciascuna in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni;
- Comitato circondariale di Rimini: fermi restando i servizi circondariali previsti dal precedente articolo 24, le restanti strutture organizzative del Circondario sono costituite in un unico servizio il cui ambito di competenza è definito dall'attività complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni.
L'Osservatorio regionale per le malattie delle piante è equiparato al servizio; ad esso compete la trattazione, nel rispetto dei programmi annuali adottati dal servizio produzioni agricole e con riferimento all'intero territorio regionale, degli affari concernenti la diagnosi, i controlli, la cura e la prevenzione delle malattie delle piante.
Il Centro regionale di incremento ippico è equiparato ad ufficio, le sue competenze sono definite a norma del precedente articolo 3.
I centri di formazione professionale della Regione sono equiparati ad uffici. Essi sono costituiti a norma dell'art. 1, terzo comma, della presente legge.
Titolo V
QUALIFICHE, RUOLI E PROFILI PROFESSIONALI
Art. 26
Qualifiche funzionali
Il personale della Regione è inquadrato in un unico ruolo organico.
Il ruolo comprende otto qualifiche e la funzione dirigenziale, articolata in due qualifiche.
Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono cos젤efinite:
- prima qualifica funzionale: addetto alle pulizie. Nella presente qualifica sono inserite le figure professionali che comportano attività semplici di tipo manuale. E' richiesto, per l'accesso dall'esterno, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- seconda qualifica funzionale: ausiliario. Nella presente qualifica sono inserite le figure professionali che comportano attività semplici di tipo manuale, prevalentemente di carattere non ripetitivo. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quella della prima qualifica. E' richiesto per l'accesso dall'esterno l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- terza qualifica funzionale: operatore. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività prevalentemente esecutiva o tecnico - manuale. Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle della prima e della seconda qualifica purchè siano tra loro omogenee o complementari. E' richiesto per l'accesso dall'esterno l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed, eventualmente, una qualificazione professionale;
- quarta qualifica funzionale: esecutore. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico - manutentivo. E' richiesta una specifica preparazione professionale e, per l'accesso dall'esterno, anche l'assolvimento dell'obbligo scolastico. La funzione è svolta di norma nell'ambito di istruzioni generali e pu򠣯mportare il dover sovrintendere all'attività di addetti a qualifiche inferiori;
- quinta qualifica funzionale: collaboratore professionale. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che compotano l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative. E' richiesta una specifica preparazione professionale e, per l'accesso dall'esterno, il diploma di istruzione secondaria superiore ovvero l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il possesso dei particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali. La funzione è svolta nell'ambito di prescrizioni di massima e comporta la responsabilità per l'attività direttamente svolta e per i risultati conseguiti dagli addetti con qualifiche inferiori, alla cui attività si debba eventualmente sovraintendere;
- sesta qualifica funzionale: istruttore. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa, contabile o didattica. E' richiesta una preparazione derivante da uno specifico titolo professionale e, per l'accesso dall'esterno, il diploma di scuola secondaria superiore. La funzione è svolta anche con autonoma iniziativa nell'ambito di istruzioni di massima e comporta responsabilità per l'attività svolta direttamente e per i risultati conseguiti dagli addetti con qualifiche inferiori alla cui attività si debba eventualmente sovraintendere;
- settima qualifica funzionale: istruttore direttivo. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano lo svolgimento di attività didattica, di progettazione, realizzazione e verifica di interventi formativi, ovvero lo svolgimento di attività di natura tecnico - amministrativa e contabile consistente nell'istruttoria di atti e provvedimenti, nell'attività di studio e di ricerca. La qualifica pu򠣯mportare funzioni di direzione di gruppi di lavoro e di unità semplici. E' richiesto, per l'accesso dall'esterno, il diploma di laurea. La funzione comporta un' autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali e una responsabilità per i risultati delle attività direttamente svolte, nonchè di quelle del gruppo eventualmente coordinato;
- ottava qualifica funzionale: funzionario. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano attività di studio e di ricerca, elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonchè il controllo dell'azione amministrativa e tecnica. E' richiesto, per l'accesso dall'esterno, il diploma di laurea nonchè l'abilitazione professionale, qualora sia prescritta. La funzione è caratterizzata da autonomia ed iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e da responsabilità per i risultati delle attività direttamente svolte nonchè di quelle del gruppo cui eventualmente si sovraintenda. La qualifica pu򠣯mportare funzioni di responsabile di unità operativa organica;
- prima qualifica funzionale dirigenziale. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano, a norma dei precedenti articoli 21, 22 e 23, l'esercizio di funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di primo grado o ad esse equiparate a norma della presente legge, oppure l'espletamento di compiti di studio e ricerca diretti alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo;
- seconda qualifica funzionale dirigenziale. Nella presente qualifica sono inserite figure professionali che comportano, a norma dei precedenti articoli 21, 22 e 23, l'esercizio di funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado o ad esse equiparate a norma della presente legge, oppure l'espletamento di compiti di studio e di ricerca, l'effettuazione di elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione di piani, programmi e progetti nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo. La qualifica pu򠣯mportare l'esercizio di funzioni di coordinamento a norma del precedente art. 12.
Art. 27
Dotazione organica
La dotazione organica complessiva del personale del ruolo regionale viene fissata in 4.820 unitଠcos젲ipartita tra le qualifiche funzionali: prima posti numero 0 seconda posti numero 40 terza posti numero 330 quarta posti numero 930 quinta posti numero 300 sesta posti numero 1.065 settima posti numero 675 ottava posti numero 915 prima dirigenziale posti numero 455 seconda dirigenziale posti numero 110
Art. 28
Profili professionali e mansionario
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina, per ciascuna delle qualifiche funzionali, i profili professionali e la declaratoria delle mansioni nel rispetto delle definizioni di cui al precedente articolo 26 e sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione richiesta, dei titoli professionali prescritti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.
Con lo stesso provvedimento viene fissata la dotazione organica di ciascun profilo professionale, nell'ambito della complessiva attribuzione stabilita per ciascuna qualifica funzionale, a norma del precedente art. 27.
In relazione alle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale dei collaboratori regionali e in attuazione degli accordi decentrati previsti in materia dalla vigente legislazione, la Regione adotta, anche per il tramite di convenzione con istituti universitari, scuole di perfezionamento o altri enti o istituti specializzati, le necessarie iniziative organiche, nel quadro dei programmi regionali di formazione degli operatori della pubblica amministrazione
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
Norma transitoria
La composizione e la disciplina delle strutture organizzative speciali e del relativo personale è regolata, in attesa dell'emanazione degli atti deliberativi di cui all'art. 10 precedente, dalle disposizioni vigenti alla data di approvazione della presente legge.
Con la legge che disciplinerà in forma organica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, verrà riordinata anche la normativa di cui al terzo comma dell'art. 27 della Legge regionale 20 luglio 1973 n. 25.
Art. 30
Abrogazione di norme
Gli articoli 8, 10, 11 e 12 della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e le successive modificazioni; gli articoli da 1 a 31 e da 34 a 43, gli articoli 45, 46 e 58 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12 e le successive modificazioni e integrazioni;gli articoli 5, 6, 7 e 8 della Legge regionale 27 agosto 1982 n. 39; l'articolo 5 della Legge regionale 14 gennaio 1983 n. 2, sono abrogati.
E' altres젡brogata ogni precedente disposizione incompatibile con la presente legge, salva la disposizione transitoria di cui al penultimo comma dell'art. 16 della Legge regionale 27 agosto 1983 n. 34.
Art. 31
Revisione della presente legge
Le norme della presente legge non possono essere abrogate, o comunque modificate, da leggi successive se non in modo esplicito, mediante la indicazione precisa delle parti che sono abrogate o modificate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 agosto 1984

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