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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1984, n. 8

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL 2 PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 1983 E AL BILANCIO PLURIENNALE 1983- 85

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 28 del 2 marzo 1984

Art. 11
Acquisto diretto di veicoli destinati in uso alle imprese pubbliche e private esercenti il servizio pubblico di trasporto di linea per viaggiatori
Per effettuare, a norma dell'art. 38 della Legge regionale 1/ 12/ 1979 n. 45, un ulteriore acquisto di veicoli destinati in uso alle imprese pubbliche e private esercenti il servizio pubblico di trasporto di linea per viaggiatori, è autorizzata per l'esercizio 1983 la spesa aggiuntiva di Lire 200.000.000 (Capitolo 43230).

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